In seguito ad una controversia tra il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena, associazione di produttori di alimenti recanti la denominazione «Aceto Balsamico di Modena (IGP)», ed un’azienda tedesca, la Balema GmbH, in merito all’utilizzo da parte di quest’ultima del termine «balsamico» sulle etichette di prodotti a base di aceto che non rispondono al disciplinare di tale indicazione geografica protetta, la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato che “l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 583/2009 della Commissione, del 3 luglio 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceto Balsamico di Modena (IGP)], deve essere interpretato nel senso che la protezione della denominazione «Aceto balsamico di Modena» non si estende all’utilizzo dei singoli termini non geografici della stessa.”
La pronuncia conferma un orientamento già espresso in passato dalla stessa Corte europea in merito alle denominazioni protette composte da più vocaboli, dei quali uno o più sono termini di utilizzo comune e non specifico, come la Corte ha ritenuto sussistere nel caso del termine “balsamico”.
La sentenza segnalata conferma altresì come il riconoscimento di una denominazione di origine non debba mai essere interpretata dagli operatori interessati come un traguardo finale o un sicuro baluardo contro ogni tentativo di affermazione sul mercato di prodotti potenzialmente passibili di confusione con quelli protetti, bensì come una base dalla quale avviare una strategia di protezione e promozione volta a rendere manifesta e conoscibile sul mercato la specificità del prodotto protetto.