L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 579 del 10 dicembre 2020 ha confermato che l’aliquota ridotta del 10% si applica anche alle cessioni di prodotti riguardanti miscele di piante o parti di piante in quanto rientrano nelle c.d. “preparazioni alimentari non nominate” di cui al n. 80) della Tabella A, parte III del DPR 633/72.
Anche l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si è espressa in tal senso riconducendo alla medesima fattispecie i miscugli di piante o parti di piante, semi o frutta di diverse specie o di piante o parti di piante, semi o frutta di una o più specie mescolati con altre sostanze (ad es. con uno o più estratti di piante), che non siano destinati al consumo immediato, ma costituiscono prodotti utilizzati per la preparazione di infusi o di tisane in particolare quelle aventi delle proprietà lassative, purgative, diuretiche, carminative), così come i prodotti che dovrebbero alleviare certi disturbi o contribuire al buono stato di salute.
Rimangono esclusi dall’aliquota iva agevolata gli sciroppi di qualsiasi natura e i prodotti costituiti da una sola specie di erba non diversamente specificati dal DPR 633/72, in particolare al numero 76) della suddetta tabella (cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti; estratti o essenze di caffè, di tè, di mate e di camomilla; preparazioni a base di questi estratti o essenze).
Dott. Davide Cilia
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