Il fenomeno dell’e-commerce sta assumendo proporzioni non residuali rispetto alle vendite mediante canali tradizionali. Cosa è obbligatorio indicare per la vendita di un alimento? Come applicare la normativa sull’etichettatura e sulla rintracciabilità?
Sarà forse per la comodità di ricevere la merce direttamente a casa, per la fiducia nei pagamenti elettronici, per i prezzi spesso più bassi che nei negozi, per la rapidità con cui viene eseguita la consegna, sta di fatto che il commercio elettronico registra una fase di grande sviluppo. Così diverse aziende produttrici e di distribuzione alimentare si stanno affacciando su internet proponendo siti di e-commerce, con l’obiettivo di porsi come metodo di acquisto alternativo, più comodo e più sicuro, raggiungendo consumatori altrimenti impossibili da intercettare.
Ma come può un’azienda del settore agroalimentare affacciarsi al sistema di vendite on line per implementare il proprio business?
Prima ancora di definire una strategia operativa, di stabilire quali prodotti vendere e sulla base di quali target, nonché di realizzare modelli di marketing e di comunicazione, è necessario conoscere l’ambito normativo di riferimento per partire con il piede giusto.
Brevi cenni normativi: la vendita on-line di alimenti
La vendita di alimenti on-line è disciplinata dal Regolamento UE n. 1169/2011 recante norme in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Questo definisce la vendita a distanza (p.e. on-line) come “tecnica di comunicazione a distanza”, ossia “qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra dette parti”. Gli alimenti forniti tramite negozio on-line devono essere soggetti agli stessi requisiti di informazione degli alimenti venduti nei negozi tradizionali e le informazioni obbligatorie sugli alimenti devono essere disponibili prima che sia effettuato l’acquisto.
Nel caso di vendita di prodotti preimballati (confezionati), tutte le indicazioni obbligatorie devono essere trasmesse al consumatore prima della conclusione dell’acquisto: occorre, quindi, che il consumatore prima di finalizzare la propria scelta di acquisto sia messo nella condizione di poter scegliere consapevolmente e quindi di ricevere tutte le informazioni a ciò necessarie.
La questione della lingua da usare
Nella vendita a distanza tramite e-commerce la questione linguistica diventa di particolare importanza se si considera che in tale ambito i confini sono inesistenti e l’informazione è divenuta a tal punto globale che spesso può accadere che l’acquisto può essere realizzato a distanza da soggetti con sede in Paesi in cui la lingua di riferimento non è quella del Paese in cui l’alimento è prodotto e/o confezionato.
Ogni informazione obbligatoria sugli alimenti deve apparire con la lingua di riferimento del Paese in cui i prodotti sono consegnati, utilizzando quindi la forma di espressione dei consumatori che vivono in tale territorio.
La responsabilità dell’operatore del settore alimentare nel caso di vendita on-line
Le responsabilità degli operatori del settore alimentare sono definite nel Regolamento CE n. 178/2002. La normativa europea sull’etichettatura chiarisce che il soggetto responsabile delle informazioni al consumatore è colui il quale immette in commercio il prodotto. Nel caso di vendita on-line, la responsabilità di fornire le informazioni obbligatorie su questi alimenti prima della conclusione dell’acquisto incombe al proprietario del sito web. Il proprietario del sito web, che in questo ambito risulta il distributore dell’alimento, ha, quindi, un compito primario e di diretta responsabilità verso i consumatori cui si rivolge. Egli, infatti, deve assicurarsi di dare visibilità alle informazioni obbligatorie relativamente ai prodotti alimentari che verranno venduti sul proprio sito. Ovviamente, nel rispetto del concetto di responsabilità di tutti gli operatori del settore alimentare, egli potrà rivalersi o chiamare in causa il diretto produttore dell’alimento in questione.
I requisiti per vendere prodotti alimentari on line
Innanzitutto, la normativa di riferimento nulla esplicita circa una forma giuridica da preferirsi rispetto ad un’altra per l’apertura di un’attività avente per oggetto il commercio di prodotti alimentari online. In linea generale, qualunque attività commerciale alimentare deve essere avviata e svolta nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge sul commercio vigente in Italia. Ne consegue che per la vendita di prodotti alimentari via internet l’iter burocratico da seguire è il medesimo previsto per l’apertura di normali esercizi al dettaglio. Dunque, l’azienda alimentare che intende aprire un negozio on-line, deve presentare al Comune in cui l’attività avrà la sede una Segnalazione Certificata di Avvio nuova Attività (SCIA) di vendita al dettaglio.
In secondo luogo, per la gestione di un’attività di commercio di prodotti alimentari, anche on line, è richiesto il possesso di specifici requisiti morali e professionali.
I requisiti morali sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale.
I requisiti professionali, ai sensi dell’art. 71 D. Lgs. n. 59/2010, sono riconducibili ad almeno uno dei seguenti:
- “avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti”.
Le garanzie del distributore alimentare on line: la rintracciabilità
Nel rispetto dei principi generali di cui al Regolamento CE n. 178/2002, ogni operatore alimentare, e dunque anche il distributore on line, deve garantire anzitutto la rintracciabilità del prodotto, così da poter individuare chi ha fornito e a chi è stato fornito l’alimento. In questo contesto per garantire e poter verificare che sul mercato venga immesso un alimento sicuro, occorre che ciascun operatore conosca il proprio fornitore e verifichi che si agisca nel rispetto delle disposizioni normative sulla legislazione alimentare. A tal fine il distributore deve garantire un sistema di rintracciabilità solido e funzionante, potrà chiedere al proprio fornitore, in riferimento ai prodotti che gli vengono forniti, informazioni sui controlli in azienda, la documentazione inerente le attività di autocontrollo, le schede tecniche dei prodotti, eventuali certificazioni e comunque ogni documentazione attestante la conformità dei prodotti alla normativa generale e a quella di settore.