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L’attuazione della Direttiva (UE) N. 2019/633 in materia di pratiche commerciali

L’ 8 maggio 2021 è entrata in vigore la legge di delegazione europea n. 53/2021 la quale stabilisce i principi e i criteri ai quali il Governo dovrà uniformarsi per attuare la Direttiva (UE) n. 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

In forza di tale legge il Governo dovrà inoltre occuparsi della modifica e integrazione della normativa vigente in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari al fine di tutelare maggiormente gli operatori del settore agroalimentare contro le pratiche sleali nell’ambito degli scambi commerciali.

Le novità

In base alla nuova disciplina si distinguono le pratiche commerciali sleali sempre vietate, dalle pratiche commerciali vietate a meno che non siano state precedentemente concordate nell’accordo di fornitura o in un altro accordo successivo tra il fornitore e l’acquirente.

Sono considerate sempre pratiche commerciali sleali:

a) i pagamenti effettuati oltre 30 giorni dalla consegna nel caso di prodotti deperibili e oltre 60 giorni nel caso di tutti gli altri prodotti;

b) l’annullamento da parte dell’acquirente con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non riuscirà a trovare un’alternativa per commercializzare o utilizzare tali prodotti;

c) la modifica unilaterale da parte dell’acquirente di talune condizioni contrattuali riguardanti frequenza, metodo, luogo, tempi o volume della fornitura o della consegna dei prodotti agricoli e alimentari, norme di qualità, termini di pagamento o prezzi, prestazione di servizi;

d) la richiesta dell’acquirente di pagamenti non connessi alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari del fornitore;

e) la richiesta al fornitore di pagamenti per il deterioramento o la perdita, o entrambi, di prodotti agricoli e alimentari che si verificano presso i locali dell’acquirente o dopo che tali prodotti sono divenuti di sua proprietà, quando tale deterioramento o perdita non siano stati causati dalla negligenza o colpa del fornitore;

f) il rifiuto dell’acquirente della conferma scritta richiesta dal fornitore, riguardo alle condizioni di un accordo di fornitura;

g) l’acquisizione, l’utilizzo o la diffusione di segreti commerciali del fornitore da parte dell’acquirente;

h) le ritorsioni commerciali, anche semplicemente minacciate, nei confronti del fornitore quando quest’ultimo esercita i propri diritti;

i) la richiesta di risarcimento al fornitore del costo sostenuto per esaminare i reclami dei clienti relativi alla vendita dei prodotti del fornitore, quando non risultino negligenze o colpe da parte del fornitore.

l) le vendite attraverso gare e aste elettroniche a doppio ribasso;

m) le vendite a condizioni contrattuali eccessivamente gravose, compresa la vendita con prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione;

n) la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall’art. 168, par. 4 del reg. (UE) n. 1308/2013, che regola il contenuto minimo dei contratti relativi allo scambio di prodotti agricoli.

Sono pratiche commerciali sleali, se non concordate precedentemente negli accordi di fornitura o accordi successivi tra il fornitore e l’acquirente:

a) la restituzione al fornitore, senza pagamento, di prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti e/o senza corrispondere alcun pagamento per il loro smaltimento;

b) la richiesta al fornitore di un pagamento come condizione per l’immagazzinamento, l’esposizione, l’inserimento in listino dei suoi prodotti agricoli e alimentari o per la messa a disposizione sul mercato;

c) la richiesta al fornitore di pagare i costi della pubblicità e/o marketing dei prodotti effettuata dall’acquirente;

d) la richiesta al fornitore di pagare i costi del personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore.

Sono in ogni caso fatte salve tutte le condizioni contrattuali oggetto di accordi quadro nazionali stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative.

La stipulazione dei contratti di fornitura dei prodotti agricoli e alimentari dovrà avvenire necessariamente in forma scritta, senza la possibilità di ricorrere a forme equipollenti, ad esempio scambi di comunicazioni e ordini antecedenti alla consegna dei prodotti, come è attualmente previsto dalla disciplina italiana.

La legge di delegazione europea affida al Governo il compito della revisione della disciplina sulle vendite sottocosto, introdotta dal d.P.R. n. 218/2001, al fine consentire la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili nel caso in cui siano invenduti o nel caso di operazioni commerciali concordate con il fornitore in forma scritta.

Il Governo inoltre dovrà occuparsi dell’introduzione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, il cui importo incontrerà il limite massimo del 10% del fatturato realizzato dall’impresa sanzionata nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento.

È prevista la garanzia dell’anonimato per quanto riguarda le denunce di pratiche commerciali sleali e la possibilità di ricorrere a meccanismi di mediazione o risoluzione alternativa delle controversie.

Infine, l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) è indicato quale autorità nazionale incaricata della vigilanza in materia.

Attuazione della Direttiva. Le tempistiche

La nuova normativa, non ancora applicabile, sarà prossimamente oggetto di attuazione da parte del Governo: come stabilito dalla Direttiva, infatti, gli Stati membri dovranno provvedere entro il 1° novembre 2021.

Tuttavia, grazie alle disposizioni introdotte dalla legge di delegazione europea, le imprese interessate sono già in condizione di programmare anticipatamente le condizioni dei nuovi contratti di fornitura e le eventuali modifiche dei contratti già esistenti allo scopo di conformarsi alle norme che verranno adottate.

Gli accordi conclusi successivamente all’adozione della Direttiva dovranno essere conformi alle nuove disposizioni a partire dal giorno della pubblicazione delle disposizioni attuative. I contratti stipulati prima, invece, dovranno essere adeguati entro dodici mesi.

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