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La
Legge 2 dicembre 2016 n°242, recante disposizioni per la promozione
della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa
, aveva
introdotto per la prima volta in Italia disposizioni non di natura
sanzionatoria, bensì di supporto alla coltivazione e allo sfruttamento
industriale della canapa in svariati settori produttivi: energia, bioedilizia, bioingegneria,
fitodepurazione dei terreni inquinati, farmaceutico, cosmetico e persino
alimentare.

La legge del 2016, al fine di mantenere una netta distinzione
tra varietà psicoattive (illecite) e non psicoattive (lecite), ha stabilito
limiti e regole particolarmente stringenti. L’ambito di applicazione della
legge è circoscritto alla sola “Cannabis sativa L.” ed in particolare
alle sole varietà ammesse e iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle
specie di piante agricole, ai sensi dell’articolo 17 della Direttiva
2002/53/CE. Tali
varietà non rientrano nell’ambito di applicazione del Testo Unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti, di cui al D.P.R. 309/90, in quanto
possiedono geneticamente un basso livello di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC).

Con riguardo all’utilizzo della Canapa per fini alimentari, già
prima della legge del 2016 la
circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2009 aveva aperto
all’utilizzo in Italia di prodotti alimentari a base di semi di canapa (farine
e oli), ma in assenza di un chiaro disposto normativo il settore non aveva
avuto particolare sviluppo.

La legge 242/2016 disponeva che il Ministero della Salute,
mediante decreto, avrebbe provveduto entro sei mesi
a definire i livelli
massimi di residui di THC ammessi negli alimenti. Negli anni successivi
all’entrata in vigore della legge, tuttavia, tale decreto non è stato emanato,
ma si sono diffuse due bozze del testo, le quali avevano ingenerato più di un malumore
tra i produttori in quanto vi si prevedevano limiti molto bassi di principio
attivo, che in Italia rischiavano facilmente di essere superati a causa della
siccità estiva, la quale può comportare l’aumento del livello di THC nelle
infiorescenze, che contengono i semi. La bozza
ministeriale pertanto è stata oggetto di aspre critiche da parte degli
operatori del settore, poiché i limiti di principio attivo risultavano
estremamente penalizzanti e restrittivi, paragonati a quelli vigenti in altri Paesi. Anche per tale ragione il decreto attuativo
non ha avuto fortuna e ha lasciato la questione in sospeso per quasi quattro
anni.

Nonostante ciò, la legge del 2016, specie negli
ultimi due anni, aveva dato una scossa alla filiera della canapa, dando il via
ad utilizzi commerciali prima d’allora impensabili, con particolare riguardo
alla crescita esponenziale della vendita, online e al dettaglio, di prodotti
(alimentari, cosmetici, florovivaistici) a base di c.d. “cannabis light”. La
fortuna del settore si poggiava in particolare sulla vendita di infiorescenze
di “cannabis light”, le quali avevano dato parallelo avvio ad aspre critiche da
parte di forze sociali e politiche che vedevano in ciò una legalizzazione di
fatto dell’utilizzo della cannabis anche a scopi ricreativi, in particolare
attraverso il fumo.

Il successo del settore aveva incoraggiato in
tutto il Paese ingenti investimenti, tanto nell’avvio di numerosissime attività
commerciali, quanto anche nella ricerca e sviluppo di nuovi orizzonti
applicativi della canapa, specie nel settore alimentare.

Come
noto, il fermento del settore ha subito un brusco stop a partire dal 30
maggio del 2019
, data della pronuncia con la quale le Sezioni Unite
Penali della
Corte di Cassazione hanno affermato che la
commercializzazione di Cannabis sativa L., in particolare delle infiorescenze
della pianta, non rientrasse nell’ambito di applicazione della legge n. 242/2016
e fosse, pertanto, da considerarsi illecita e penalmente sanzionabile quale
delitto di cessione di sostanze stupefacenti, anche nel caso in cui il tenore
di THC rientrasse entro i limiti imposti dalla legge. La sentenza, che ha
creato non pochi dubbi e polemiche, ha dato avvio in tutta Italia al
susseguirsi di numerose operazioni investigative e relativi sequestri, i quali in
taluni casi hanno interessato anche i prodotti alimentari a base di semi,
nonostante la citata Circolare del 2009 avesse espressamente consentito il loro
utilizzo.

Durante
questi ultimi mesi l’omessa attuazione della legge del 2016 e la scarsa
chiarezza dell’intero impianto normativo in materia di produzione e commercio
di prodotti a base di canapa (denunciati anche dalla Corte di Cassazione) hanno
letteralmente gettato nel panico le migliaia di piccoli imprenditori e
commercianti che avevano investito nel settore, stoppando gli investimenti nei
settori agricolo, industriale e commerciale e portando alla chiusura
(volontaria o imposta) di migliaia di imprese.

In
questo contesto di incertezza e crisi, finalmente dopo quasi quattro anni di
attesa, il 15 gennaio 2020 è stato pubblicato il Decreto del
Ministero della Salute del 4 novembre 2019
, il quale definisce i livelli
massimi di tetraidrocannabinolo (THC) negli alimenti.

Fermi
i limiti dettati dalla legge del 2016, in particolare quanto a varietà
botaniche ammesse, il decreto da il via libera all’utilizzo nel settore
alimentare dei seguenti prodotti derivanti dalla canapa: semi e farina e
olio ottenuti dai semi
.

I
limiti massimi di tenore di THC fissati dal decreto sono i seguenti:


2,0 mg/kg per i semi e per la farina da questi ottenuta;


5.0 mg/kg per l’olio ottenuto dai semi di canapa;


2.0 mg/kg per gli integratori contenenti alimenti derivati dalla canapa.

L’elenco
degli alimenti ammessi, i relativi limiti e le regole sul campionamento ed
analisi saranno oggetto, in futuro, di periodico aggiornamento da parte del
Ministero della Salute.

Il decreto ha sicuramente tardato ad arrivare e per molte imprese giunge troppo tardi. Al contempo, esso probabilmente ha deluso le attese di chi confidava nell’apertura all’utilizzo a fini alimentari di altre parti della pianta, in particolare delle infiorescenze, anche se era già chiaro come su di esse la legge del 2016 non consentisse spazi di manovra. La novità va comunque salutata positivamente poiché, quantomeno per il settore alimentare, definisce finalmente e chiaramente il confine tra lecito ed illecito, ciò che si auspica favorirà la ripresa del settore e una nuova stagione di ricerca e sviluppo di nuove applicazioni alimentari della canapa.

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