A partire dal 13 maggio 2019 si sono susseguite molte segnalazioni da parte dell’Istituto Superiore della Sanità di casi di epatite colestatica acuta associata all’assunzione di integratori a base di curcuma.
Il Ministero della Salute, per oltre un mese dai primi ricoveri, si è limitato a disporre il richiamo o il ritiro di questi prodotti e, in via precauzionale, ha raccomandato di sospendere il consumo degli integratori oggetto di segnalazione. Non è stato quindi chiaro se i ricoveri fossero dovuti alla formulazione dei prodotti, a contaminazioni o alla suscettibilità delle persone colpite agli effetti collaterali della curcuma.
Soltanto il 26 luglio, dopo 21 casi di epatite, 19 prodotti segnalati dal Ministero, e 14 richiami di integratori a scopo precauzionale da parte delle aziende, sono state pubblicate la Nota Ministeriale 26 luglio 2019, n. 50147 ed il Decreto Ministeriale 26 luglio 2019.
Nella Nota si indica come, in seguito alle valutazioni di un gruppo di esperti appositamente istituito e della Sezione dietetica e nutrizione del Comitato tecnico per la nutrizione e sanità animale, i casi di epatite siano “da ricondurre a particolari condizioni di suscettibilità individuale, di alterazioni preesistenti, anche latenti, della funzione epato-biliare, di calcolosi delle vie biliari o anche alla concomitante assunzione di farmaci”. Sulla base di queste valutazioni si è deciso di sconsigliare l’uso di integratori contenenti estratti e preparati di curcuma a consumatori con problemi epatobiliari, e comunque, di invitare i consumatori a sentire il parere del medico per evitare pericolose interazioni con farmaci.
In seguito a queste analisi, essendo stata accertata l’assenza di contaminazioni, molti richiami sono stati revocati.
Il DM 26 luglio 2019, poi, interviene a modificare l’allegato 1 del Dm 10 agosto 2018 (sull’impiego di sostanze e preparati vegetali negli integratori alimentari), stabilendo l’obbligo di introdurre nell’etichetta dei prodotti derivati da piante del genere Curcuma la seguente avvertenza supplementare: “in caso di alterazioni della funzione epatica, biliare o di calcolosi delle vie biliari, l’uso del prodotto è sconsigliato. Se si stanno assumendo farmaci, è opportuno sentire il parere del medico”.
Il Decreto, infine, invita le imprese interessate a conformare le etichette nei termini previsti dallo stesso, cioè non oltre il 31 dicembre 2019.
Il nuovo regolamento 1831/2019 introduce una sezione dedicata alla comunicazione del rischio, nella quale sono stabiliti i principi generali e gli obiettivi della stessa.
Al fine di esaminare le novità introdotte dal regolamento UE 1381/2019, è necessario far riferimento al regolamento CE 178/2002, testo fondamentale del diritto alimentare UE. Esso, come noto, pone alla base della legislazione alimentare l’analisi del rischio, definendola come un processo costituito da tre fasi connesse tra loro: la valutazione, la gestione e la comunicazione del rischio. Il regolamento 1381/2019, che si applicherà a partire dal 27 marzo 2021, apporta alcune modifiche al regolamento 178/2002, nell’ottica di garantire trasparenza e sostenibilità dell’analisi del rischio. Uno studio svolto dalla Commissione sull’adeguatezza della legislazione alimentare generale ha dimostrato che la comunicazione del rischio in materia alimentare è considerata poco efficace dall’opinione pubblica e i consumatori nutrono scarsa fiducia nei confronti dei risultati del processo di analisi del rischio.
Il nuovo regolamento introduce una sezione dedicata alla comunicazione del rischio, nella quale sono stabiliti i principi generali e gli obiettivi della stessa. Ciò che emerge è la rilevanza di un’informazione più chiara, accessibile e basata su risultanze scientifiche solide. È inoltre istituito un piano generale della comunicazione del rischio, che definisce i meccanismi di coordinamento e cooperazione tra i responsabili della valutazione del rischio e i responsabili della gestione del rischio. Tra le altre novità, si segnalano quelle riguardanti la partecipazione attiva dei consumatori e delle imprese alimentari al processo di analisi del rischio, e quelle sulla struttura ed organizzazione interna dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), le quali introducono requisiti di nomina e di selezione dei membri del consiglio di amministrazione al fine di garantire competenza, esperienza e multidisciplinarità.
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