Il reato di frode nell’esercizio del commercio, punito dall’art. 515 del codice penale, è commesso da chi, esercitando un’attività commerciale, consegni all’acquirente una cosa mobile per un’altra, o una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita.
Con Ordinanza dello scorso 25 novembre 2022, la Corte di Cassazione Penale ha respinto il ricorso di un operatore del settore alimentare condannato per il reato di tentata frode nell’esercizio del commercio, in particolare per aver utilizzato la centrifuga al fine di modificare la carica microbica ed il tenore di germi nel latte crudo, rendendo questo conforme per il consumo umano.
Il soggetto condannato aveva contestato la violazione di legge e il vizio della motivazione della sentenza di condanna riguardo al reato di tentata frode in commercio, affermando come non fosse stata condotta alcuna verifica circa la quantità di batteri presenti nel latte, né prima né dopo la centrifugazione, e che, pertanto, l’uso della centrifuga non sarebbe prova sufficiente della commissione del delitto contestato, pur nella forma del tentativo.
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la condanna del ricorrente, poiché l’uso della centrifuga sul latte crudo, indipendentemente dagli effetti sulla concentrazione di cellule batteriche nel latte, è proibito espressamente in Italia da una ordinanza ministeriale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 10 giugno 2008.
Il reato, pertanto, si configura già per il solo fatto che con la centrifugazione si ottiene un latte di qualità diversa rispetto a quello pattuito.