Il D.P.C.M. 9 marzo 2020 ha esteso a tutto il territorio nazionale le prescrizioni dettate dal D.P.C.M. 8 marzo 2020 inizialmente per la regione Lombardia e altre province. Di seguito una pratica sintesi riguardante le prescrizioni da seguire e alcuni chiarimenti sulle questioni di sicurezza alimentare, gestione delle richieste “Coronavirus free” e sospensione certificazioni.
Attività di
somministrazione alimenti e bevande
Qualsiasi attività che
prevede la somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, trattorie,
mense self-service, pub) all’interno o esterno (dehors, tavolini, panche ecc.)
del locale ha l’obbligo di apertura esclusivamente nella fascia oraria
06.00-18.00. L’operatore ha l’obbligo di far mantenere la distanza di sicurezza
minima tra i presenti, almeno un metro di distanza tra ogni persona evitando
gli assembramenti*.
Vendita e
commercio di alimenti e bevande
Le attività di
vendita al commercio e al dettaglio non hanno limitazioni di orario ma devono
far rispettare alla clientela le distanze di sicurezza minime previste evitando
gli assembramenti*.
Produzione e
vendita di alimenti da asporto, totale assenza di somministrazione in loco
Le attività
take-away (consegne a domicilio tramite prenotazione online, app) non hanno
limitazioni di orario. Il gestore dell’attività o della piattaforma dovrà
istruire o predisporre procedure perché il personale coinvolto nella consegna
rispetti la distanza di sicurezza minima. Il DPCM non esclude la possibilità di
ritiro del cliente presso l’esercizio (tipica attività della pizzeria
d’asporto) ma ogni Regione o Comune potrebbe decidere diversamente.*
* Regioni ed enti locali potranno prevedere nei prossimi giorni norme
più stringenti (l’Emilia-Romagna ha già ordinato la chiusura dei take-away alle 18 e
nei giorni festivi e prefestivi), per cui si invita a prestare attenzione agli
aggiornamenti.
Sicurezza degli alimenti
Si rammenta che nessuna autorità, italiana o
estera, ha registrato casi di virus Covid-19 trasmesso tramite gli alimenti o
il packaging, né ha considerano una tale possibilità.
Il direttore scientifico dell’EFSA, Marta
Hugas, chiarisce quanto segue “Le esperienze fatte con precedenti focolai
epidemici riconducibili ai coronavirus, come il coronavirus della sindrome
respiratoria acuta grave (SARS-CoV) e il coronavirus della sindrome
respiratoria mediorientale (MERS-CoV), evidenziano che non si è verificata
trasmissione tramite il consumo di cibi. Al momento non ci sono prove che il
coronavirus sia diverso in nessun modo”
Dalla FDA statunitense fino al Ministero
della salute italiano, tutte le autorità concordano nell’invitare le aziende ad
operare attenendosi a quanto previsto dalle pratiche di buona prassi
igienica.
Richieste di prodotti “Coronavirus free”
Vi sono notizie, confermate anche da alcuni
clienti, di limitazioni all’export di prodotti agroalimentari italiani
in varie regioni del mondo, quali ad esempio:
- richiesta di certificazioni o
autocertificazioni attestanti la sicurezza degli alimenti con riferimento al
rischio Covid-19; - imposizione di periodi di quarantena
o controlli preliminari aggiuntivi sui prodotti; - sospensione degli acquisti;
- risoluzione dei contratti.
Si rammenta che
certificazioni o autocertificazioni sul tema non hanno alcun valore giuridico.
Inoltre, si rammenta l’illegittimità di decisioni, non supportate da
provvedimenti od ordini delle autorità competenti, che impongano
unilateralmente blocchi, sospensioni, quarantene o risoluzione dei contratti in
essere. Si invitano gli operatori, quindi, a segnalare alle autorità eventuali
abusi in tal senso.
Certificazioni volontarie e attività di auditing presso stabilimenti
Al momento, alcuni
soggetti titolari di standard di certificazione di sicurezza e difesa
degli alimenti non ammettono deroghe rispetto alle scadenze relative agli audit
di verifica periodica per il mantenimento delle certificazioni già ottenute.
Alcuni enti di certificazione, anche per la tutela dei propri auditor, stanno limitando le attività on-site, preferendo – laddove possibile – limitarsi alla sola verifica documentale o off-site.
In caso di
impossibilità nello svolgimento dell’audit e/o eventuali sospensioni di
certificati in essere di rimanda ad un’approfondita analisi del contratto
stipulato con l’ente di certificazione, al fine di verificare la possibilità di
far valere clausole o norme di legge che valorizzino il principio di forza
maggiore.
I professionisti
legali e tecnici di CoFood sono a disposizione dei propri clienti per fornire consulenza
gratuita e assistenza e supportare le imprese nella miglior gestione del
proprio business in questo momento di particolare difficoltà per tutto il
Paese.
Ad ogni modo, considerate possibili diverse interpretazioni o ulteriori restrizioni locali, si invitano gli operatori ad una preliminare interlocuzione con le autorità competenti per l’applicazione degli obblighi e il relativo controllo (Prefettura, Comune, organi di polizia).
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