Un modello di responsabilità delle persone giuridiche specifico per le imprese alimentari
In aggiunta agli interventi sul Codice Penale, di cui abbiamo già parlato nel precedente contributo, il Disegno di legge 2427, all’articolo 5, incide sul Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, concernente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
L’intervento del Ddl si sviluppa in primo luogo mediante l’integrazione del catalogo dei cosiddetti “reati presupposto” previsti dal D.lgs. 231/2001 (ossia i reati che fanno insorgere la responsabilità dell’ente) con i nuovi reati agroalimentari introdotti dal Ddl in esame nel Codice Penale. In secondo luogo, il Ddl introduce un peculiare modello organizzativo di gestione e controllo, specifico per gli operatori del settore alimentare, avente l’obiettivo di prevenire la commissione di reati agroalimentari.
Articolo 6-bis del d.lgs. 231/2001
A tal proposito, il nuovo articolo 6-bis del d.lgs. 231/2001 tratta dei modelli di organizzazione previsti per gli enti qualificati come “imprese alimentari”: questi sono da inquadrarsi nelle imprese e negli operatori già individuati dall’art. 3 del reg. (CE) 178/2002. In particolare, secondo le definizioni del Regolamento, per “impresa alimentare” si intende ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti; la definizione di “operatore del settore alimentare”, invece, individua la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo
Al fine di avere efficacia esimente o attenuante della responsabilità amministrativa, il modello organizzativo risulta essere idoneo ed efficace quando l’O.S.A. possa garantire l’adempimento degli obblighi giuridici nazionali ed internazionali in materie quali la fornitura di informazioni sugli alimenti, la rintracciabilità, gli eventuali richiami, i controlli su qualità, sicurezza e integrità del prodotto in tutte le fasi della sua lavorazione. Il modello deve inoltre prevedere verifiche periodiche sulla prevenzione, sulla gestione e sulla minimizzazione del rischio.
Semplificazioni nei modelli di organizzazione
Il Ddl prevede inoltre semplificazioni rispetto al modello di organizzazione in favore delle micro, piccole e medie imprese che operano nel settore agroalimentare. Difatti, il Ddl permette che in tali realtà, qualora risultasse difficile individuare le figure necessarie per la predisposizione e il controllo del modello, tali incombenze possano essere affidate un unico soggetto, purché sia dotato di specifiche competenze e adeguata professionalità nel settore.
In seguito alle sopramenzionate modifiche del Codice Penale, è prevista l’introduzione dei reati agroalimentari nell’elenco dei “reati presupposto” del d.lgs. 231/2011, i quali configurano la responsabilità amministrativa dell’ente.
A tal fine, l’art. 25-bis subisce una rimodulazione in tre disposizioni, aventi a oggetto i delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1); le frodi in commercio di prodotti alimentari (art. 25-bis.2, che ricomprende le fattispecie ex artt. 517-quater, 517-quater.1, 517-sexies, 517-septies c.p.) ed i delitti contro la salute pubblica (art. 25-bis.3, il quale comprende i reati ex artt. 439, 440, 440-bis, 440-ter, 440-quater, 445-bis, 452 c.p.; l’articolo sanziona anche i delitti previsti ex art. 5, commi 1 e 2, L. 283/1962). In questo modo, nel complesso normativo della responsabilità da reato sono ricomprese sia le fattispecie poste a tutela del mercato dei prodotti agroalimentari sia quelle a tutela della salute pubblica.
Dott.ssa Martina Loatelli