Come anticipato nei precedenti contributi, il Disegno di legge 2427 sulle “Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari” interverrà direttamente sul Codice Penale (approfondimento) e sul D.lgs. 231/2001 (approfondimento); inoltre, la futura riforma comporterà importanti novità in materia di contravvenzioni relative all’igiene degli alimenti e finalmente provvederà a disciplinare dettagliatamente l’istituto della delega di funzioni nelle imprese agroalimentari.
Un ulteriore aspetto significativo trattato dal Ddl 2427 è difatti rappresentato dall’intervento di modifica alla storica legge 30 aprile 1962, n. 283, “Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”, che concerne la disciplina in materia di produzione e vendita di sostanze alimentari, bevande e gli illeciti ad essi correlati.
La modifica al testo normativo
La modifica al testo normativo, mediante l’articolo 6 del Ddl, punta al rafforzamento del sistema di prevenzione e contrasto di illeciti in ambito agroalimentare, comprendendo fattispecie che, ad oggi, non sono tutelate dal punto di vista giuridico, le quali, al contempo, rappresentano un sintomo di potenziali condotte lesive della salute pubblica.
Il primo intervento importante del Ddl è l’inserimento del nuovo articolo l’articolo 1-bis, che concerne la disciplina della delega di funzioni da parte del titolare di un’impresa alimentare. Questo strumento è ritenuto essenziale al fine di facilitare l’individuazione del soggetto penalmente responsabile degli illeciti in materia agroalimentare all’interno dell’organizzazione aziendale: ciò avviene poiché il Ddl introduce una serie di reati e di illeciti amministrativi “propri” per tali soggetti, oltre che una specifica modalità di estinzione di tali reati.
La delega, infatti, viene conferita al soggetto che possieda gli opportuni requisiti di professionalità ed esperienza; inoltre, gli saranno attribuiti poteri di organizzazione, gestione e vigilanza necessari per esercitare le funzioni a lui delegate. In aggiunta, lo strumento della delega di funzioni non esenta il delegante dall’obbligo di controllo sulle attività del delegato, al fine di verificare che l’impresa stia applicando un modello di organizzazione aziendale.
La sostituzione dell’articolo 5 della legge 283/1962
Un altro punto da segnalare, è la sostituzione dell’articolo 5 della legge 283/1962: il nuovo articolo si propone di rafforzare il presidio giuridico posto a tutela della sicurezza di alimenti, acque e bevande, andando a sanzionare una condotta potenzialmente pericolosa per la salute pubblica. Il reato, così come configurato dal testo normativo, appare dunque caratterizzato dal pericolo astratto, in quanto punisce condotte sintomatiche di situazioni suscettibili di svilupparsi nel pericolo concreto, fattispecie punita ex art. 440-bis c.p.. Gli estremi del reato si integrano laddove la condotta tipica sia realizzata all’interno dell’impresa agroalimentare, con riferimento alle attività di produzione, movimentazione, stoccaggio e commercializzazione del prodotto nocivo o inadatto al consumo umano. Il reato è punito anche nella sua forma colposa, e la sanzione viene irrogata tenendo in considerazione il grado di nocività dell’alimento e della sua quantità.
I nuovi art. 5-bis e 5-ter, invece, configurano degli illeciti amministrativi, connessi in primo luogo con l’inosservanza di misure di gestione del rischio adottate dalle autorità competenti dell’Unione Europea o nazionali, in attuazione del principio di precauzione in materia alimentare. Inoltre, i sopramenzionati articoli sanzionano condotte che fanno riferimento alle attività di produzione o distribuzione di alimenti considerati “non genuini”, in quanto privati (anche solo in parte) di elementi nutritivi, mescolati a sostanze di qualità inferiore, caratterizzati da una composizione non conforme alle norme, oppure di alimenti in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti, insudiciati o invasi dai parassiti (ma senza caratteri di nocività).
Il Ddl aggiunge poi un nuovo quarto comma all’art. 448 c.p. (che concerne le pene accessorie riguardanti i nuovi reati agroalimentari introdotti dallo stesso Ddl), prevedendo che, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, il giudice possa disporre la chiusura temporanea dell’esercizio in cui il fatto è stato commesso Se le due circostanze ricorrono contemporaneamente, il giudice in aggiunta, potrà disporre la revoca delle autorizzazioni e delle licenze amministrative, oltre che la chiusura definitiva dello stabilimento.
Gli articoli 12-ter e 12-quater della L. 283/1962
Infine, gli articoli 12-ter e 12-quater della L. 283/1962 trattano delle modalità di estinzione dei reati in materia agroalimentare. Essi introducono una forma peculiare di oblazione riferita alle contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare connesse ad eventi nell’ambito produttivo, organizzativo, commerciale o comunque lavorativo.
In particolare, l’articolo 12-ter concerne il procedimento mediante il quale è possibile giungere all’estinzione del reato quando la contravvenzione preveda la pena dell’ammenda o, in alternativa, quella dell’arresto. Il soggetto segnalato, dopo la prescrizione dell’organo accertatore, sarà tenuto a regolarizzare la situazione di illiceità. Con il pagamento, il reato si estingue; tuttavia, in caso di mancata regolarizzazione, l’organo accertatore provvederà a darne notizia al pubblico ministero. Ad ogni modo, il reato si estingue in via definitiva dopo tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza, posto che l’imputato abbia adempiuto al pagamento e non abbia commesso ulteriori reati in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare.
L’art. 12-quater riguarda invece le contravvenzioni più gravi, punite con l’arresto. Su richiesta dell’imputato, il giudice determinerà l’ammontare della somma che il contravventore è tenuto a pagare, in sostituzione della pena dell’arresto. Ai fini dell’ammissione all’oblazione, si rende necessaria l’eliminazione delle fonti di rischio da cui è derivata la consumazione del reato. Come nella fattispecie descritta dall’articolo 12-ter, se l’imputato ha adempiuto al pagamento e non ha commesso ulteriori reati della stessa specie, il reato si estingue in via definitiva dopo tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza.
Dott.ssa Martina Loatelli