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La dichiarazione nutrizionale degli alimenti per i quali è descritta la modalità di preparazione in modo sufficientemente particolareggiato può riferirsi anche all’alimento dopo la preparazione.

Lo ha precisato la Corte di Giustizia dell’U.E. in una recente sentenza del 11 novembre 2021 in cui ha sancito come il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive, generalmente attribuite all’alimento così come è venduto, si possono riferire all’alimento dopo la preparazione, purché le modalità di preparazione predeterminate siano descritte in modo sufficientemente particolareggiato e le informazioni riguardino l’alimento pronto per il consumo.

Il caso

La causa concerne la possibilità, da parte di un’impresa tedesca produttrice di muesli, di indicare sulla parte anteriore dell’imballaggio le informazioni relative al valore energetico e le quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale in relazione alla porzione del prodotto dopo la preparazione in assenza dell’indicazione ulteriore del valore energetico per 100 g dell’alimento così com’è venduto.

Nel caso di specie, a seguito di alterne vicende giudiziarie, il Bundesgerichtshof, la Corte tedesca di ultima istanza, ha sottoposto alla Corte europea la questione avente ad oggetto la corretta interpretazione del regolamento UE 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, con particolare riguardo all’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, e all’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma.

Nello specifico, l’interrogativo rivolto alla Corte riguarda l’interpretazione dell’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, in particolare se esso si applichi esclusivamente agli alimenti che, per essere consumati, richiedono una preparazione e per i quali la modalità di preparazione è predeterminata.

La decisione della Corte

La Corte approccia il quesito partendo da tale norma, la quale afferma come valore energetico e quantità di sostanze nutritive possono riguardare l’alimento anche dopo la preparazione, a condizione che le modalità di preparazione siano descritte in modo sufficientemente particolareggiato e le informazioni riguardino l’alimento pronto per il consumo. 

La Corte ha esaminato la vicenda considerando che gli obiettivi perseguiti dal regolamento 1169/2011 sono rappresentati dal garantire un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti, tenendo conto delle differenze di percezione dei consumatori stessi. Nello specifico, l’articolo 31, persegue la finalità di facilitare la comparabilità degli alimenti e informare i consumatori.

Nel caso in questione, l’azienda produttrice, sulla parte laterale dell’imballaggio e sotto il titolo “Informazione nutrizionale”, riportava le indicazioni sul valore energetico e sulle quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, e ciò in riferimento, per un verso, a 100 g di prodotto così come venduto, e, parallelamente, a una porzione di 40 g di muesli preparati con 60 ml di latte contenente l’1,5% di grassi.

Al contempo, la medesima operazione era stata fatta sulla parte anteriore dell’imballaggio (campo visivo principale) in cui le informazioni concernenti il valore energetico e le quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale erano relative unicamente alla porzione del prodotto dopo la preparazione.

Il prodotto di cui trattasi, il muesli, può tuttavia essere preparato in modi diversi, in particolare, mediante l’aggiunta di vari ingredienti come latte, yogurt, formaggio bianco, succhi di frutta, frutta, marmellata o miele; esso può altresì essere consumato senza alcuna preparazione.

Il regolamento n. 1169/2011

L’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1169/2011 riguarda unicamente gli alimenti con un’unica modalità di preparazione predeterminata o altresì gli alimenti che possono essere preparati con modalità diverse, in particolare mediante l’aggiunta di vari ingredienti, e poiché la norma stessa non contiene alcuna disposizione relativa al calcolo e alla presentazione delle dichiarazioni nutrizionali che devono figurare sulla parte anteriore di un imballaggio.

Pertanto, la Corte, richiamando i considerando 35 e 41 del predetto regolamento, imperniati sulla tutela del consumatore mediante la comunicazione delle informazioni in maniera semplice e facilmente comprensibile, ha rilevato che quando un alimento può essere preparato con modalità diverse, le informazioni relative al valore energetico e alle quantità di nutrienti dell’alimento dopo la preparazione non consentono il confronto con gli alimenti corrispondenti di altri produttori, poiché il calcolo del valore energetico e delle quantità di sostanze nutritive è, per definizione, incerto in quanto necessariamente variabile in funzione della modalità di preparazione.

La mancanza di comparabilità non può neppure essere sanata dal fatto che i valori di una porzione sono indicati altrove sull’imballaggio, unitamente ai valori per 100 g del prodotto così come è venduto; infatti, come già dichiarato dalla Corte nella precedente sentenza (Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände C-195/14, punti da 38 a 40), l’ipotesi che l’elenco degli ingredienti sia riportato sull’imballaggio del prodotto di cui trattasi non consente da sola di escludere che l’etichettatura di tale prodotto e le relative modalità di realizzazione possano essere tali da indurre in errore l’acquirente; analogamente, le singole informazioni che compaiono sulla parte anteriore dell’imballaggio non consentono il confronto tra prodotti, mente le indicazioni supplementari che figurano altrove sull’imballaggio e con quantità di riferimento diverse sono idonee a disorientare ancor di più il consumatore.

Pertanto, la Corte risolve la questione pregiudiziale affermando che l’articolo 31, terzo comma, paragrafo 2, del regolamento n. 1169/2011 debba essere interpretato nel senso che esso si applica esclusivamente agli alimenti che richiedono una preparazione e la cui modalità di preparazione è predeterminata.

In virtù di ciò, risulta superflua la risoluzione della seconda questione pregiudiziale sottoposta alla Corte, relativa all’interpretazione dell’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, ossia se l’espressione relativa ai 100g  di prodotto debba riferirsi solo al prodotto come venduto o anche all’alimento dopo la preparazione.

Conclusioni

In conclusione, la Corte ha affermato che la normativa europea in materia di etichettatura, segnatamente il regolamento 1169/2011, garantisce la possibilità di indicare la dichiarazione nutrizionale non solo riguardo all’alimento così come è venduto ma anche all’alimento dopo la preparazione, a condizione che le modalità di preparazione siano descritte in modo sufficientemente particolareggiato e le informazioni riguardino l’alimento pronto per il consumo. 

Inammissibile risulta quindi, con riferimento ad un alimento che può essere preparato in modi diversi, la possibilità di ripetere su base volontaria e sulla parte anteriore dell’imballaggio i valori nutrizionali limitatamente a una sola delle possibili modalità di preparazione.

 Tomas Simonazzi

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