A seguito del tentativo di riforma del 2017, con l’approvazione del Disegno di legge della Commissione Castelli, poi affossato a causa della prematura caduta della XVII Legislatura, l’ordinamento italiano torna a proporre modifiche rispetto al confusionario complesso normativo alimentare italiano. Il disegno di legge 2427, “Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari”, composto di 13 articoli, riguarda esclusivamente la disciplina sanzionatoria del sistema ed esclude la normativa di settore, la quale rimane affidata a disposizioni nazionali e sovranazionali.
Considerata la rilevanza della riforma in cantiere, pubblicheremo una serie di contributi per cominciare a conoscere le novità che a breve potrebbero essere introdotte, così da permettere agli operatori interessati di non farsi trovare del tutto impreparati.
In questo primo contributo presentiamo le proposte di modifica al codice penale, che prevedono modifiche aventi ad oggetto fattispecie di reato già previste, ma anche (e soprattutto) l’introduzione di fattispecie del tutto nuove.
Da ciò che si evince dagli atti preparatori, il Disegno di legge mira in primo luogo ad una rielaborazione della struttura dei reati in materia agroalimentare già presenti nell’ordinamento italiano. L’obiettivo sotteso è dunque quello di individuare mezzi adeguati volti a tutelare beni giuridici tipici del settore agroalimentare, a contrastare gravi fenomeni relativi alle frodi alimentari, e stabilire le correlate e opportune sanzioni, oltre che ad individuare fattispecie delittuose proprie dell’operatore alimentare.
La suddetta rielaborazione si esplica sui due gruppi di reati tradizionalmente associati al settore alimentare, ossia i delitti contro la salute pubblica e i delitti contro l’industria e il commercio.
Riguardo alle modifiche al Codice Penale, nel Titolo VI, rubricato “Dei delitti contro l’incolumità pubblica”, viene inserito uno specifico Capo, il II, dedicato alle fattispecie di comune pericolo che attentano alla salute pubblica, in particolare alla sicurezza di acque, alimenti e medicinali.
Innanzitutto, alcune delle più importanti modifiche del testo attengono agli articoli 439 (avvelenamento di acque o sostanze alimentari) e 440 (adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari) del Codice. Prima della riforma proposta, si ravvisava una disparità di trattamento sanzionatorio tra medicinali e alimenti, dove il trattamento relativo ai primi era più severo.
Ad opera del Ddl, tuttavia, assistiamo all’innovazione più significativa del testo normativo, ossia ad un’equiparazione dei due settori e ad una parificazione in ambito sanzionatorio nel trattamento dei medicinali e degli alimenti (comprese le acque destinate all’alimentazione), portando dunque ad un innalzamento di pena rispetto a questi ultimi, a causa del pericolo che può derivare alla salute pubblica. Pertanto, sono estese le pene per l’imprenditore che, ponendo in essere una violazione delle leggi o dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali, produce, tratta o compone alimenti, medicinali o acque destinate all’alimentazione, o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, rendendoli pericolosi per la salute pubblica.
Nel contempo, il Ddl in esame inserisce nel Codice anche nuovi delitti. Nel Capo III troviamo i nuovi delitti di importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi (art. 440-bis), di omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi (art. 440-ter), e di informazioni commerciali ingannevoli o pericolose (art. 440-quater). Si tratta di reati caratterizzati dal dolo e propri, dove il soggetto che realizza l’illecito è l’operatore del settore alimentare o del commercio; inoltre, l’elemento costitutivo è da individuarsi nel pericolo per la sicurezza derivante dal consumo del prodotto.
Nel novero dei reati introdotti dalla riforma, troviamo anche l’articolo 445-bis, che identifica la fattispecie di “disastro sanitario”. Tale fattispecie ricorre laddove dagli eventi relativi agli articoli 440, 440-bis, 440-ter, 440-quater, 441, 443 o 445 c.p. conseguano lesioni gravi o gravissime o la morte di più di 3 persone, ovvero un pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ad altre persone. Il reato presuppone che tali eventi dannosi avvengano per colpa, da attribuirsi al soggetto agente, perché, laddove essi avvenissero con dolo, si configurerebbe la fattispecie di strage, di cui all’articolo 422 c.p.
L’articolo 2 del Ddl introduce ulteriori modifiche al codice penale: esso in primo luogo integra il Titolo VIII (Dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio) con un richiamo esplicito al patrimonio agroalimentare; in secondo luogo crea il Capo II-bis, concernente il patrimonio agroalimentare; inasprisce le pene dei delitti inerenti alla contraffazione dei segni di denominazione protetta e indicazione geografica dei prodotti agroalimentari (articolo 517-quater); infine, introduce i nuovi reati di agropirateria (articolo 517-quater.1), frode in commercio di alimenti (517-sexies), frode in commercio di alimenti con segni mendaci (517-septies) e le circostanze aggravanti relative a tali ultimi due delitti (517-octies).
Dalla lettura degli atti preparatori emerge che la fattispecie di Agropirateria di cui all’art. 517-quater.1 si pone come obiettivi la prevenzione e il contrasto di espedienti frodatori in contesti imprenditoriali organizzati nell’ambito alimentare. Difatti, il reato si caratterizza per il dolo specifico, inquadrato nel trarre profitto dalla commissione in modo sistematico di attività organizzate di frode in commercio di alimenti.
Si evidenzia inoltre che l’articolo 3 del Ddl incide sull’articolo 240-bis c.p., inserendo i reati di associazione a delinquere realizzata allo scopo di commettere i delitti di frode nel commercio di alimenti (art. 517-sexies) e di commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies) nell’elenco dei delitti per i quali il codice prevede la cosiddetta “confisca allargata” (ossia la possibilità di una confisca di denaro, beni, ecc., di cui il condannato risulti essere titolare e di cui non riesca a giustificare la provenienza). Pertanto, tali delitti si aggiungono alle fattispecie di associazione a delinquere finalizzata alla contraffazione ed al commercio di beni contraffatti, ai quali, in caso di condanna, già si applica tale tipo di confisca, congiuntamente al reato di agropirateria, di cui all’art. 517-quater.1, e all’art. 518-ter c.p.
Dott.ssa Martina Loatelli