Novità del Regolamento Delegato UE N° 2021/1096
Lo scorso 6 luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento delegato UE n. 2021/1096 del 21 aprile 2021, il quale ha modificato il Regolamento (UE) n. 2019/787 per quanto riguarda le disposizioni in materia di etichettatura di alcune tipologie di bevande spiritose. Esso si applica retroattivamente dal 25 maggio 2021.
La novità va ad incidere soprattutto sull’articolo 13 del reg. 2019/787, sostituendolo nella parte in cui disciplina l’etichettatura delle bevande spiritose in miscela (paragrafo 3), e integrandolo con l’aggiunta di un nuovo paragrafo (3 bis) in materia di etichettatura delle bevande assemblate.
Bevande miscelate
Le “miscele” sono le bevande ottenute dalla combinazione di bevande spiritose appartenenti ad una delle categorie di cui all’allegato I del reg. 2019/787 o a un’indicazione geografica, con altre bevande spiritose non appartenenti alle categorie di cui all’allegato I e/o con distillati di origine agricola e/o alcole etilico di origine agricola.
Ai sensi del nuovo regolamento, l’etichettatura di una bevanda miscelata può recare una delle denominazioni legali previste dall’allegato I del reg. 2019/787 o le indicazioni geografiche per le bevande spiritose, a condizione che esse siano presentate in un elenco ingredienti posto sullo stesso campo visivo della denominazione legale della bevanda spiritosa e in cui figuri almeno uno dei termini tra “miscela”, “miscelato” o “bevanda spiritosa miscelata”.
L’elenco degli ingredienti alcolici e il termine che lo accompagna devono essere presentati in caratteri dello stesso tipo e colore di quelli utilizzati per la denominazione legale e con dimensioni non superiori alla metà di questi.
La proporzione di ogni ingrediente alcolico che figura nell’elenco degli ingredienti è espressa almeno una volta in percentuale, secondo l’ordine decrescente delle quantità impiegate. Essa corrisponde alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro della miscela.
Bevande assemblate
Con l’espressione “bevande assemblate” si intendono le bevande ottenute dalla combinazione di bevande spiritose appartenenti a indicazioni geografiche diverse, o ottenute dalla combinazione di bevande spiritose appartenenti a indicazioni geografiche con bevande spiritose non appartenenti a nessuna indicazione geografica.
L’etichettatura di tali prodotti può recare le denominazioni legali di cui all’allegato I del reg. 2019/787 a condizione che esse figurino:
- esclusivamente in un elenco di tutti gli ingredienti alcolici contenuti nella bevanda assemblata, in caratteri uniformi dello stesso tipo e colore e di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione legale;
- almeno una volta nello stesso campo visivo della denominazione legale della bevanda assemblata;
L’elenco degli ingredienti alcolici deve essere accompagnato da una delle diciture tra “bevanda assemblata”, “assemblaggio” o “assemblato”.
Come per le miscele, anche nel caso delle bevande assemblate è necessario dichiarare in lista ingredienti la proporzione di ciascun ingrediente alcolico almeno una volta in percentuale, secondo l’ordine decrescente dei quantitativi utilizzati.
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