L’acquirente di beni scambiati nei mercati internazionali può chiedere e ottenere l’accertamento della responsabilità del venditore per vizi della cosa oggetto di scambio se la denuncia avviene entro un termine ragionevole dal momento della consegna o se la violazione di tale termine sia giustificato da una scusa ragionevole.
Il caso
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la recente sentenza 39032/2021 in un caso avente ad oggetto la richiesta, da parte della società acquirente di una partita di alimenti (nella fattispecie: noci), di risarcimento del danno per inadempimento del contratto da parte della società fornitrice, poiché i prodotti consegnati presentavano insetti, muffe e irrancidimenti.
La decisione
La destinataria della partita di noci è stata dichiarata soccombente nella controversia ai sensi del combinato disposto degli art. 39 e 44 della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili, per non aver tempestivamente denunziato i vizi del prodotto alla società fornitrice o a un suo rappresentante.
La Corte, infatti, ha sottolineato come ai sensi dell’art. 39 della Convenzione, la denunzia del vizio presentato dalla merce oggetto di fornitura è ammissibile solo entro un termine ragionevole: nel caso di specie la società acquirente non aveva fornito la prova della circostanza che il mediatore intervenuto nello scambio, ricevuta la denunzia del vizio della merce, ne avesse effettivamente notiziato il venditore, inoltre essa non aveva neppure verificato se tale mediatore fosse effettivamente munito del potere di rappresentanza della fornitrice.
Ulteriori profili di responsabilità dell’acquirente sussistevano in virtù della presenza di una clausola “CFR” (Cost and Freight) che rendeva ancora più rigoroso, in capo all’acquirente, l’onere di verificare diligentemente entro brevissimo tempo lo stato della merce.
Richiamato infine l’art. 44 della Convenzione, la Corte ha messo in evidenza l’ulteriore impossibilità dell’acquirente, nel caso in oggetto, di ottenere il risarcimento del danno invocando una giustificazione ragionevole per non aver presentato tempestivamente la denuncia, non avendo quest’ultima indicato alcuna circostanza, né fatto riferimento a dati fattuali che lasciassero intendere la sussistenza di una tale eventuale causa di giustificazione.
Conclusioni
Nell’ambito degli scambi internazionali di merci si applicano gli artt. 39 e 44 della Convenzione di Vienna, a norma dei quali l’acquirente dei beni può chiedere e ottenere l’accertamento della responsabilità del venditore per vizi della cosa oggetto di scambio se la denuncia avviene entro un termine ragionevole dal momento della consegna e la comunicazione della stessa venga fatta all’indirizzo del venditore o a rappresentante di quest’ultimo, salvo che sussista e sia provata una “scusa ragionevole” per l’omessa o intempestiva denuncia.