Il 18 dicembre 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151, che reca disposizioni relative alle specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso. Esso è in vigore a partire dal 7 gennaio 2021 e si applicherà a decorrere dal 3 luglio 2021. MOCA – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151.
I prodotti cui il Regolamento si riferisce sono elencati nella parte D dell’allegato della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente.
La Direttiva, conosciuta anche con l’acronimo SUP (Single Use Plastics), si pone come obiettivo la riduzione dell’incidenza sull’ambiente di alcuni prodotti di plastica monouso, attraverso l’imposizione di divieti e limitazioni di vendita di alcuni prodotti non riciclabili in plastica, tra i quali troviamo molti MOCA (materiali e oggetti a contatto con gli alimenti), come, ad esempio, contenitori per alimenti e tazze per bevande.
Articolo 7
Inoltre, l’articolo 7 della Direttiva impone l’aggiunta di un’etichetta o marcatura “in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili” sull’imballaggio o direttamente su alcuni prodotti (tra cui, ad esempio, i bicchieri di plastica), avente il compito di segnalare all’acquirente la presenza di plastica nel prodotto, la corretta modalità di smaltimento del rifiuto e l’impatto ambientale negativo provocato in caso di dispersione o altre forme di smaltimento improprio.
Il Regolamento di esecuzione, elaborato in applicazione della sopracitata direttiva, è direttamente applicabile e disciplina le specifiche tecniche della marcatura armonizzata obbligatoria e, in particolare, i simboli da apporre sulle etichette di alcuni prodotti di plastica monouso. Il provvedimento definisce per ogni categoria l’ubicazione, il formato, i colori, la risoluzione minima e le dimensioni dei caratteri da utilizzare al fine di una corretta informazione al consumatore, oltre che la dicitura “plastica nel prodotto” da apporre sul prodotto.
Allegato IV
In particolare, l’Allegato IV del Regolamento tratta delle specifiche di marcatura armonizzate per la categoria relativa a tazze e bicchieri per bevande monouso in plastica: i simboli dovranno essere riportati direttamente sul prodotto, mentre si potrà apporre un adesivo sui prodotti immessi sul mercato prima del 4 luglio 2022.
Il testo normativo, nella parte dell’Allegato IV, effettua una distinzione in sottocategorie; al punto 1 prevede un simbolo per i prodotti fabbricati parzialmente in plastica:
Mentre, al punto 2, afferma che i prodotti realizzati interamente in plastica dovranno recare la marcatura stampata oppure quella incisa/in rilievo, come raffigurato nelle immagini di seguito:
Il punto 3 dell’Allegato IV, infine, tratta nel dettaglio delle prescrizioni relative all’ubicazione, alle dimensioni e al progetto grafico della marcatura, sottolineando che il simbolo non deve in alcun caso risultare illeggibile o essere strappato al momento dell’apertura dell’imballaggio.
In conclusione, sebbene l’etichettatura sia un mezzo fondamentale per informare i consumatori in merito all’uso, al consumo e allo smaltimento di un prodotto, i requisiti descritti dal Regolamento per i prodotti monouso in plastica andranno ad incidere in maniera significativa sia sugli adeguamenti industriali delle imprese, sia sulle modalità di comunicazione delle imprese stesse.
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Dott.ssa Martina Loatelli