L’autorità governativa Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) ha recentemente annunciato i nuovi requisiti in materia di etichettatura alimentare.
Lo scorso dicembre era stata valutata positivamente la proposta P1044 del FSANZ, riguardante alcune modifiche del Codice (Australia New Zealand Food Standard Code) volte a rendere le informazioni sugli allergeni più chiare e coerenti, anche attraverso l’utilizzo di un inglese semplice, in modo da permettere ai consumatori di compiere scelte alimentari sicure.
La valutazione della proposta ha seguito due cicli di consultazione pubblica e ha tenuto conto delle evidenze scientifiche e delle opinioni delle parti interessate.
Emendamento n. 197
Il 25 febbraio 2021, è stato infine pubblicato l’emendamento n. 197, il quale ha apportato alcune variazioni al Codice.
Secondo le modifiche, le etichette degli alimenti confezionati dovranno riportare l’indicazione degli allergeni sia all’interno della lista degli ingredienti, sia attraverso una dichiarazione riassuntiva distintamente separata da questa.
Tali informazioni dovranno essere fornite con un carattere in grassetto, in modo da porsi in netto contrasto con le altre indicazioni, e inoltre la dimensione del carattere non dovrà essere minore di quella utilizzata per altro testo.
La dichiarazione riassuntiva dovrà iniziare con la parola “contains” seguita dagli allergeni da dichiarare, dovrà essere presentata nello stesso campo visivo dell’elenco degli ingredienti e con la stessa dimensione di carattere.
Gli allergeni dovranno essere dichiarati utilizzando gli specifici termini indicati dal Codice.
La decisione del FSANZ è in vigore dal 25 febbraio 2021, ma è previsto un periodo di transizione di 3 anni per permettere agli operatori interessati di conformarsi ai nuovi requisiti.
Durante questo periodo le aziende alimentari potranno scegliere se conformarsi o meno alle nuove regole.
Gli alimenti confezionati ed etichettati prima della fine del periodo di transizione secondo i vecchi requisiti potranno essere venduti entro e non oltre due anni dalla fine di tale periodo.
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Dott. Enrico Occhipinti