Nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 198/2021, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra le imprese della filiera agroalimentare, il quale entrerà in vigore il 15 dicembre 2021.
Tale decreto consiste nell’attuazione della direttiva (UE) 633/2019, realizzata sulla linea della più recente legge di delegazione europea n. 53/2021.
Il nuovo decreto introduce innanzitutto i principi e i criteri ai quali uniformarsi nei contratti di cessione tra fornitori.
In tutte le fasi del rapporto commerciale, i soggetti interessati dovranno attenersi ai principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni. A tal proposito l’art. 6 specifica i requisiti delle buone pratiche commerciali ai quali gli operatori debbono conformarsi.
Quanto alla forma dei contratti, questi dovranno essere stipulati per iscritto, prima della consegna dei prodotti ceduti, con indicazione della durata del contratto, delle caratteristiche del prodotto, del prezzo e delle modalità di consegna e pagamento.
Questi potranno tuttavia essere conclusi anche attraverso forme equipollenti, quali documenti di trasporto o di consegna, fatture e ordini di acquisto con i quali l’acquirente commissiona la consegna dei prodotti.
Tali forme, però, potranno essere utilizzate soltanto a condizione che gli elementi contrattuali siano concordati tra acquirente e fornitore mediante un accordo quadro.
La durata minima stabilita dei contratti di cessione è di 12 mesi, salvo deroga motivata concordata tra le parti contraenti o risultante da un contratto stipulato con l’assistenza delle organizzazioni professionali nazionali maggiormente rappresentative.
Tale regola non si applica ai contratti di cessione in cui l’acquirente esercita attività di somministrazione di alimenti e bevande in un pubblico esercizio individuato dalla legge n. 287/1991, art. 5.
Le pratiche commerciali sleali
Il decreto legislativo n. 198/2021, alla stregua della direttiva n. 663/2019, distingue le pratiche commerciali sleali dalle pratiche commerciali considerate sleali solo se non concordate in precedenza negli accordi di fornitura o accordi successivi tra le parti.
Sono sempre considerate pratiche commerciali sleali:
- nel caso di prodotti deperibili, i pagamenti effettuati oltre 30 giorni dalla consegna e, nel caso di prodotti non deperibili, quelli effettuati oltre 60 giorni dalla consegna;
- l’annullamento da parte dell’acquirente di ordini di prodotti agricoli e alimentari con un preavviso inferiore a 30 giorni;
- la modifica unilaterale da parte dell’acquirente di talune condizioni contrattuali riguardanti frequenza, metodo, luogo, tempi o volume della fornitura o della consegna dei prodotti agricoli e alimentari, norme di qualità, termini di pagamento o prezzi, prestazione di servizi;
- la richiesta al fornitore di pagamenti per il deterioramento o la perdita di prodotti agricoli e alimentari che si verificano presso i locali dell’acquirente o dopo che tali prodotti sono stati consegnati, quando tale deterioramento o perdita non siano stati causati dalla negligenza o colpa del fornitore;
- l rifiuto, da parte dell’acquirente o del fornitore, di confermare per iscritto le condizioni di un contratto di cessione in essere tra l’acquirente medesimo e il fornitore per il quale quest’ultimo abbia richiesto una conferma scritta, salvo che il contratto di cessione riguardi prodotti che devono essere consegnati da un socio alla propria organizzazione di produttori o ad una cooperativa della quale sia socio e sempre che lo statuto o la disciplina interna di tali enti contengano disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di un contratto di cessione di cui al decreto legislativo in oggetto;
- l’acquisizione, l’utilizzo o la diffusione di segreti commerciali del fornitore da parte dell’acquirente o di soggetti facenti parte della stessa centrale o gruppo d’acquisto dell’acquirente;
- le ritorsioni commerciali, anche semplicemente minacciate, nei confronti del fornitore quando quest’ultimo esercita i propri diritti, anche nel caso in cui consistano nella presentazione di una denuncia all’Autorità di contrasto o nella cooperazione con essa nell’ambito di un’indagine;
- la richiesta di risarcimento al fornitore del costo sostenuto per esaminare i reclami dei clienti relativi alla vendita dei prodotti del fornitore, quando non risultino negligenze o colpe da parte del fornitore;
- le vendite attraverso gare e aste elettroniche a doppio ribasso;
- le vendite a condizioni contrattuali eccessivamente gravose, compresa la vendita con prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione;
- la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall’art. 168, par. 4 del reg. (UE) n. 1308/2013, che regola il contenuto minimo dei contratti relativi allo scambio di prodotti agricoli;
- l’applicazione di condizioni diverse per prestazioni equivalenti;
- il subordinare il rispetto delle relazioni commerciali all’esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che non abbiano alcuna connessione con l’oggetto di tali relazioni;
- l’adozione di ogni altra condotta sleale;
- l’imposizione di servizi e prestazioni accessorie rispetto all’oggetto della fornitura;
- l’esclusione dell’applicazione di interessi di mora a danno del creditore o delle spese di recupero dei crediti;
- la previsione di una clausola contrattuale che imponga al fornitore un termine minimo prima di poter emettere la fattura, salvo il caso di consegna in più quote nello stesso mese;
- l’imposizione alla controparte del trasferimento di un rischio economico ingiustificato e sproporzionato;
- l’imposizione all’acquirente di prodotti con date di scadenza troppo brevi;
- l’imposizione di vincoli contrattuali che hanno ad oggetto il mantenimento di un determinato assortimento;
- l’imposizione all’acquirente, dell’inserimento di nuovi prodotti nell’assortimento;
- l’imposizione all’acquirente di posizioni privilegiate di determinati prodotti nello scaffale o nell’esercizio commerciale.
Sono pratiche commerciali sleali, se non concordate precedentemente negli accordi di fornitura o accordi successivi tra il fornitore e l’acquirente:
- la restituzione al fornitore, senza pagamento, di prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti e/o senza corrispondere alcun pagamento per il loro smaltimento;
- la richiesta al fornitore di un pagamento come condizione per l’immagazzinamento, l’esposizione, l’inserimento in listino dei suoi prodotti agricoli e alimentari o per la messa a disposizione sul mercato;
- la richiesta al fornitore di farsi carico, in tutto o in parte, del costo degli sconti sui prodotti venduti dall’acquirente come parte di una promozione, salvo il caso in cui, prima di una promozione avviata dall’acquirente, quest’ultimo ne specifichi il periodo e indichi la quantità prevista dei prodotti da ordinare a prezzo scontato;
- la richiesta al fornitore di pagare i costi della pubblicità e/o marketing dei prodotti effettuata dall’acquirente;
- la richiesta al fornitore di pagare i costi del personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore.
Disciplina delle vendite sottocosto
La vendita palesemente al di sotto dei costi di produzione, come si è visto, rientra tra le pratiche commerciali sleali vietate elencate dal decreto, tuttavia, l’articolo 7, consente questo tipo di vendita a determinate condizioni.
Nel caso di prodotti agricoli e alimentari freschi e deperibili, è permessa soltanto nel caso in cui il prodotto rimanga invenduto a rischio di deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta tra le parti, ferme restando le disposizioni del D.Lgs. 114/2018 (norme generali sull’esercizio dell’attività commerciale) e del D.P.R. 218/2001 (disciplina delle vendite sottocosto).
Si specifica che non è consentito imporre al fornitore condizioni contrattuali tali da far ricadere su questo le conseguenze economiche derivanti dal deperimento o dalla perdita dei prodotti venduti sottocosto non causati dalla negligenza di costui.
Nel caso di violazione del divieto di vendita sottocosto, il prezzo stabilito dalle parti è sostituito dal prezzo che risulta dalle fatture di acquisto oppure, quando non sia possibile, dal prezzo calcolato sulla base dei costi di produzione medi rilevati dall’ ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) o, in mancanza di questo, dal prezzo medio di prodotti analoghi.
Autorità di controllo
Sarà l’ICQRF ad avere il compito di svolgere le attività di accertamento relative alle pratiche commerciali sleali e di irrogare le relative sanzioni amministrative.
Il decreto fornisce un elenco dei compiti di tale autorità e inoltre disciplina la possibilità di presentare denunce all’ICQRF, stabilendone le modalità e individuando i soggetti legittimati.
Sanzioni
Le violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 198/2021, salvo i casi in cui il fatto costituisca reato, sono punite, con sanzioni amministrative pecuniarie che possono raggiungere fino al 10 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento. Il decreto fornisce un elenco di tali sanzioni.
I proventi del pagamento da parte dei contravventori saranno versati a favore dell’ICQRF.
In ogni caso è possibile agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno derivante dalle violazioni e richiedere l’inibitoria ai comportamenti posti in essere in violazione dei precetti sanzionati.
Enrico Occhipinti