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Il Consiglio di Stato, con una recente sentenza del 7 ottobre 2021, numero 6677, afferma come il pane precotto possa essere distribuito e messo in vendita nel contesto della grande distribuzione organizzata (GDO) solo preconfezionato.

Il caso

Nel caso di specie, presso un supermercato, un cliente, senza lโ€™utilizzo della protezione di guanti e dopo aver toccato diversi pezzi di pane, ne aveva scelti alcuni che aveva poi acquistato, riponendo nello scaffale quelli che aveva precedentemente toccato e scartato.

Accertata tale situazione, i Carabinieri del N.A.S procedevano, conformemente al regolamento UE 625/2017, articolo 138, al sequestro del pane in oggetto, contestando il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Tale atto era stato poi oggetto di ricorso da parte del distributore, rigettato in primo grado e poi giunto al Consiglio di Stato il quale si รจ pronunciato sulla questione con la recente sentenza del 7 ottobre 2021, numero 6677.

La decisione

La parte appellante propugnava il corretto rispetto della normativa igienico-sanitaria, richiamando il combinato disposto della legge 580/1967, art 14, comma 4 e del relativo regolamento attuativo emanato con d.P.R. 502/1998, articolo 1.

Lโ€™articolo 14, comma 4, impone che il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, deve essere distribuito e messo in vendita, previo confezionamento ed etichettatura riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto.

Contestualmente, lโ€™art. 1 del โ€œRegolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane, a norma dell’articolo 50 della legge 146/1994โ€, approvato con d..P.R. 502/1998, stabilisce che, ai fini dell’applicazione del citato articolo 14, comma 4, della legge 580/1967, come modificato dall’articolo 44 della legge 146/1994, il pane ottenuto mediante completamento di cottura da pane parzialmente cotto, surgelato o non surgelato, deve essere distribuito e messo in vendita in comparti separati dal pane fresco e in imballaggi preconfezionati.

Ove le operazioni di completamento della cottura e di preconfezionamento del pane non possano avvenire in aree separate da quelle di vendita del prodotto, dette operazioni possono avvenire, fatte salve comunque le norme igienico-sanitarie, anche nella stessa area di vendita.

Stante tali riferimenti normativi, da cui risulta pacificamente che la vendita del pane parzialmente cotto deve essere posta in essere, di regola, previo confezionamento, e solo in caso di impossibilitร  di eseguire il preconfezionamento in area diversa da quella di vendita, puรฒ eccezionalmente farsi luogo a confezionamento in tale area, lโ€™appellante ha sostenuto che nel caso in esame la richiamata disciplina sarebbe stata rispettata mediante la messa a disposizione del cliente di imballaggi posti nellโ€™immediatezza dellโ€™area di esposizione e vendita.

Il Consiglio di Stato ha rigettato le tesi difensive dellโ€™appellante poichรฉ, nel caso in esame, la modalitร  di vendita adottata dellโ€™appellante si รจ rivelata inidonea a garantire le piรน elementari esigenze di igiene e sicurezza alimentare, stante la modalitร  incontrollata di confezionamento, rimesso sostanzialmente allโ€™operato del cliente.

Conseguentemente, neppure gli ulteriori argomenti difensivi dedotti dallโ€™appellante quali la distanza dal banco vendita, lโ€™illustrazione della procedura di confezionamento, la struttura degli erogatori sono sono stati ritenuti rilevanti, poichรฉ รจ stato comunque accertato che non รจ stata adottata alcuna precauzione concreta per impedire il contatto diretto e fisico con il prodotto da parte di persone diverse dal consumatore acquirente.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha affermato quindi, alla stregua del combinato disposto della legge 580/1967, articolo 14, comma 4 e del relativo regolamento attuativo emanato con d.P.R 502/1998, articolo 1, come il pane precotto debba essere distribuito e messo in vendita nel contesto della grande distribuzione organizzata (GDO) giร  preconfezionato.

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