È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed è entrata in vigore dal 23 aprile la nuova legge italiana per valorizzare e promuovere la produzione, trasformazione e vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, dei prodotti provenienti da piccole produzioni locali (PPL), ossia limitati quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, ottenuti a partire da produzioni aziendali.
La legge n. 30 del 1 aprile 2022, recentemente approvata dal Parlamento italiano, detta le norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.
Ai fini del perseguimento di tale fine, il testo normativo identifica in primo luogo i destinatari della norma:
- Imprenditori agricoli, imprenditori apistici e titolari di un’azienda agricola o ittica, che lavorano e vendono prodotti primari o ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell’azienda stessa e collocati, ai fini della vendita, in contenitori o confezioni. Sono comprese le aziende agricole o ittiche associate a tal fine o che svolgono o partecipano a identiche attività riconosciute o registrate ai sensi della normativa vigente.
- Istituti tecnici e professionali a indirizzo agrario e alberghiero-ristorativo purché dotati dei necessari requisiti, che, nello svolgimento della propria attività didattica, producono o trasformano piccole quantità di prodotti primari e trasformati; in questo caso gli introiti derivanti dalle eventuali attività di vendita diretta devono essere destinati esclusivamente al finanziamento delle spese didattiche e funzionali alle attività degli istituti.
Inoltre, gli imprenditori agricoli che nell’ambito delle attività di agriturismo somministrano pasti, spuntini e bevande o vendono i prodotti della propria azienda agricola, possono avvalersi di alimenti PPL ottenuti in conformità alla presente legge e prodotti da altre aziende agricole che abbiano sede nell’ambito della stessa provincia o delle province contermini.
Le imprese agricole che scelgano di produrre un prodotto del “paniere PPL” non potranno produrre analogo prodotto al di fuori delle modalità previste dalla legge sulle PPL.
Particolarmente rilevanti ai fini della definizione delle norme in materia saranno i provvedimenti attuativi che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, è delegato ad adottare nel termine di tre mesi dall’entrata in vigore della legge, al fine di dettare criteri e linee guida sui seguenti aspetti:
- definizione del c.d. “paniere PPL”, definito come l’elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l’indicazione dei relativi limiti quantitativi, che sarà periodicamente aggiornato quanto a categorie di prodotti e relativi limiti quantitativi;
- modalità per l’ammissione, su domanda degli interessati, alle procedure semplificate per i prodotti PPL;
- misure da applicare e controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL, anche per gli aspetti non espressamente contemplati dalla legge, prevedendo, in ogni caso, all’atto della domanda di ammissione, un sopralluogo preventivo in azienda, per verificare il possesso dei requisiti necessari e, per il primo anno di attività, autocontrolli su tutti i lotti di produzione.
- modalità di etichettatura dei prodotti PPL e dell’uso del relativo logo.
Prima di poter compiutamente valutare vantaggi e criticità della disciplina delle PPL occorrerà attendere l’adozione dei provvedimenti attuativi da parte dei ministeri competenti. Tuttavia, la novella legislativa testimonia sin d’ora l’attenzione sempre crescente del legislatore italiano verso le piccole produzioni locali, confermando l’adozione di politiche volte a incentivarne la diffusione e a garantire al settore una crescente tutela.