La plastica è un materiale a basso costo largamente adoperato in svariati settori ma, purtroppo, utilizzato sempre più spesso per applicazioni di breve durata, a scapito del nostro ambiente e dei nostri mari.
La Direttiva (UE) n. 2019/904, cosiddetta Direttiva SUP (single use plastic), sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, pubblicata a giugno del 2019, è stata “affiancata” dalla legge di delegazione europea dello scorso aprile (L. 53/2021), la quale con l’art. 22 ha introdotto i principi e criteri ai quali il Governo dovrà presto conformarsi per il recepimento della Direttiva.
La nuova normativa dispone il divieto di immissione sul mercato di alcuni prodotti di plastica monouso, quali bastoncini cotonati e cannucce (quando non si tratti di dispositivi medici), posate, piatti, agitatori per bevande, aste dei palloncini, contenitori in polistirene espanso per bevande e alimenti pronti al consumo, e prodotti in plastica oxo-degradabile.
Un altro obbiettivo fondamentale è quello di garantire la riduzione del consumo di prodotti monouso in plastica quali tazze per bevande (con i relativi tappi e coperchi), contenitori per alimenti pronti al consumo e bicchieri di plastica, favorendo l’uso di prodotti alternativi riutilizzabili e, ove ciò non sia possibile, consentendo l’immissione dei prodotti monouso realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata.
Le bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri (compresi i tappi e coperchi), salvo quelle in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica e quelle destinate all’uso per alimenti a fini medici speciali in forma liquida, dovranno contenere almeno il 25% di plastica riciclata a partire dal 2025, e almeno il 30% a partire dal 2030. Tali prodotti potranno essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto del prodotto.
Gli assorbenti e i tamponi igienici, le salviette umidificate per l’igiene personale e domestica, i prodotti del tabacco e i filtri e le tazze per bevande dovranno riportare sull’imballaggio una marcatura che comunichi ai consumatori le corrette modalità di smaltimento dei materiali e li avverta sulle conseguenze negative sull’ambiente causate da una cattiva gestione dei rifiuti.
Sono poi introdotte alcune norme sulla responsabilità estesa del produttore, il quale dovrà coprire i costi derivanti dallo smaltimento, raccolta e trattamento di determinati rifiuti, e quelli per la sensibilizzazione dei consumatori al fine di ridurre la loro dispersione.
È previsto l’obbligo in capo agli Stati membri di sensibilizzare ad un comportamento responsabile i consumatori al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti riguardanti i prodotti elencati nell’allegato della Direttiva (parte G), gli attrezzi da pesca contenenti plastica e i rifiuti derivanti dal rilascio di palloncini.
A tale scopo è necessario informare i consumatori delle conseguenze negative sull’ambiente causate dalla dispersione o dallo smaltimento improprio dei rifiuti di plastica, e al contempo metterli al corrente della disponibilità di alternative riutilizzabili.
Entro il 2025 i singoli Stati dovranno essere in grado di conferire annualmente in raccolta differenziata il 77% del peso di prodotti quali bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri (compresi tappi e coperchi) eccetto quelle in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica e quelle utilizzate per alimenti a fini medici speciali in forma liquida.
Sarà necessaria anche l’introduzione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni dei divieti e delle disposizioni che entreranno in vigore.
Il termine generale imposto agli Stati membri per l’adozione della Direttiva è il 3 luglio 2021, ma ad oggi, in Italia, il decreto attuativo non è stato ancora pubblicato.
Per l’applicazione di alcune specifiche disposizioni della Direttiva, sono stabiliti i seguenti termini:
- a partire dal 3 luglio 2021 dovranno essere applicate le disposizioni sulle restrizioni all’immissione sul mercato di alcuni prodotti e quelle sui requisiti di marcatura;
- a partire dal 3 luglio 2024, le disposizioni sull’obbligo di vendita dei prodotti con tappi e coperchi di plastica che siano attaccati ai contenitori;
- entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni sulla responsabilità estesa del produttore, ma entro il 5 gennaio 2023 per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 e per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione III, dell’allegato della Direttiva.
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Dott. Enrico Occhipinti