L’indicazione della data di scadenza o del termine minimo di conservazione non è obbligatoria nell’etichettatura dei prodotti alimentari c.d. “preincartati”, cioè preconfezionati per la vendita diretta.
Il caso
Lo ha precisato la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 24379 del 29 aprile 2021 in un caso avente ad oggetto la condanna nei confronti di un’importante sigla della grande distribuzione per aver omesso di apporre su prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore, in particolare le fettine di pollo vendute nel banco frigo, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza.
La decisione
Il distributore era stato condannato ai sensi del combinato disposto dell’articolo 3, comma 1, lettera d) e del successivo articolo 18, comma 2, del medesimo decreto legislativo 109/1992 (oggi abrogato), per non aver indicato sull’etichetta dei prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore, nel caso di specie le fettine di pollo vendute nel banco frigo, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza.
L’autorità di controllo e, successivamente, il Giudice di Pace e il Tribunale avevano infatti erroneamente ritenuto applicabile, ai sensi dell’articolo 16 del predetto decreto, intitolato “Vendita dei prodotti sfusi”, l’obbligo di indicare in etichetta la data di scadenza non solo alle paste fresche con e senza ripieno, ma anche ai prodotti preincartati.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha osservato come, a seguito della modifica dell’articolo 16, sostituito dall’articolo 13 del decreto legislativo 181/2003, per i prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, i prodotti confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell’acquirente ed i prodotti preconfezionati, era consentita l’apposizione di un cartello in cui fossero annotate solo alcune delle indicazioni obbligatorie, quali la denominazione di vendita, l’elenco degli ingredienti le modalità di conservazione ed anche la data di scadenza, con la precisazione che quest’ultima era prescritta solo per le paste fresche, con o senza ripieno. Ciò peraltro, era affermato anche nella circolare 168/2003 dell’allora Ministero delle attività produttive, che prevedeva l’apposizione della dicitura “da consumarsi entro”, seguita dalla data stessa, solo per le paste fresche, con l’esenzione degli altri prodotti.
Pertanto, erronea risultava l’enumerazione tra i prodotti preconfezionati per la vendita immediata, al cui genere apparteneva il prodotto oggetto di specifico accertamento, ai prodotti sfusi.
Conclusioni
La sentenza in commento riguarda un fatto commesso nel 2013, nella perdurante vigenza del d.lgs. n. 109/1992, che fino al 2017 ha continuato a disciplinare l’etichettatura dei prodotti non preimballati. Oggi la materia è normata dall’art. 17 d.lgs. n. 231/2017, il quale ricalca sul punto la disciplina previgente, continuando a prevedere per i prodotti c.d. “preincartati” l’obbligo di indicazione della data di scadenza solo per le paste fresche e le paste fresche con ripieno.
Pertanto, il recente pronunciamento, pur avendo ad oggetto fatti disciplinati dall’abrogato d.lgs. n. 109/1992, ha definitivamente chiarito che l’indicazione della data di scadenza non è obbligatoria per i prodotti preincartati, principio valevole ancora oggi alla luce della nuova disciplina.