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Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27

Il d.lgs. n. 27 del 2 febbraio 2021, “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”, è stato emanato sulla scia dei decreti di attuazione del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli ufficiali. In particolare, il d.lgs. n. 27 concerne le nuove norme in materia di controlli ufficiali, autorità competenti e procedure da seguire. 

L’articolo 18 del sopramenzionato decreto, denominato “Abrogazioni”, ha provveduto ad abrogare distinte disposizioni riguardanti la vigilanza sanitaria di alimenti e bevande. Tuttavia, la novità più rilevante è rappresentata dalla lettera b) dell’articolo, la quale sostanzialmente abroga tutti gli articoli della L. 283/1962, ad eccezione degli articoli 7, 10 e 22. Questi ultimi vertono sulle modalità di autorizzazione da parte del Ministero della Salute di determinati trattamenti e sull’impiego di coloranti o altri additivi negli alimenti o nelle bevande. Ad ogni modo, la conseguenza più rilevante della modifica in esame è la depenalizzazione, di fatto, dei reati previsti dagli artt. 5, 6, 12 e 12-bis della legge 283/1963.

La lettera d) del sopramenzionato articolo 18, invece, abroga il regolamento di attuazione della L. 283/1962, ossia il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327. 

Rileva ricordare che la legge 30 aprile 1962, n. 283, “Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande” riguarda la disciplina in materia di produzione e vendita di sostanze alimentari, bevande e gli illeciti ad essi correlati; essa contiene illeciti penali e amministrativi facenti parte dell’apparato sanzionatorio a tutela della salute pubblica.

In special modo, l’articolo 5 sancisce il divieto di utilizzare sostanze alimentari private dei propri elementi nutritivi, in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti o con aggiunta di additivi chimici non autorizzati nella preparazione di alimenti o bevande destinati alla vendita o alla somministrazione, o comunque detenuti per la vendita al consumatore finale. Gli articoli 6, 12 e 12-bis, invece, trattano delle sanzioni principali relative alle fattispecie descritte dall’articolo 5 (l’arresto e l’ammenda), oltre che delle sanzioni accessorie, come la chiusura dello stabilimento o la revoca della licenza.

Il panorama normativo post d.lgs. n. 27 lascia spazio a riflessioni e domande, posto che, da un lato, la L. 283/1962 risultava sì vetusta, in quanto emanata in un contesto economico e sociale che non teneva in considerazione l’attuale dimensione europea ed internazionale del mercato agroalimentare; mentre, dall’altra parte, è possibile affermare che l’intervento attuato dal decreto non ha colto in pieno l’esigenza più rilevante del complesso normativo delineato dalla Legge e della sua obsolescenza: la necessità di una contestuale riforma della legislazione penale alimentare italiana, che ponga fine alla dispersione normativa delle disposizioni sulla sicurezza alimentare. 

Il Decreto legge del 22 marzo n. 42 e la riviviscenza della L. 283/1962 

A seguito delle perplessità presentate dagli esperti e dagli operatori del settore agroalimentare sull’entità dell’abrogazione, il Governo ha comunicato che avrebbe attuato un intervento urgente avente ad oggetto la modifica del d.lgs. n. 27 prima che esso entrasse in vigore, il 26 marzo 2021. 

La Gazzetta Ufficiale n. 72 del 24 marzo 2021, infatti, contiene il Decreto legge del 22 marzo n. 42, rubricato “Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare”, in vigore dal 25 marzo 2021.

Mediante tale decreto legge, l’ordinamento italiano ha potuto correggere la portata abrogativa del decreto legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021 prima della sua entrata in vigore. Tale tempestiva modifica è volta ad evitare che settori strategici della produzione e immissione in commercio di prodotti agroalimentari restino privi di tutela sanzionatoria, sia penale che amministrativa, tenendo in considerazione il rischio di provocare danni alla salute dei consumatori.

L’intervento del suddetto decreto legge si sviluppa attraverso l’introduzione di una serie di modifiche che vanno ad incidere sull’articolo 18 del d.lgs. n. 27. In particolare, le lettere a), b) e c) dell’articolo 1 (“Modifiche urgenti all’articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27”) reintroducono i riferimenti agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della L. 283/1962 nell’articolo 18, cancellando, di fatto, il precedente intervento normativo.

Il Ddl 2427 e le prospettive future 

Giova ricordare che, in tutto ciò, il Disegno di legge 2427 sulle “Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari”, di cui abbiamo trattato in precedenza (Il disegno di legge 2427 recante: “Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari” e la riforma della L. 283/1962) è ancora al vaglio della Commissione II Giustizia. Il progetto di legge prevede importanti interventi di modifica alla legge 30 aprile 1962, n. 283, tra i quali troviamo il rafforzamento dal punto di vista sanzionatorio del sistema di prevenzione e contrasto di illeciti in ambito agroalimentare relativi all’igiene degli alimenti e l’inserimento di una disciplina specifica della delega di funzioni da parte del titolare di un’impresa alimentare.

In conclusione, ciò a cui abbiamo assistito rappresenta per l’ordinamento italiano un’ulteriore occasione mancata di incidere in maniera significativa sul desueto sistema sanzionatorio in ambito agroalimentare. Un intervento ponderato avrebbe potuto sia porre fine alle incertezze interpretative che la disciplina suscita, sia provvedere all’aggiornamento della legislazione penale esistente in tale ambito, facendo così fronte alle necessità attuali e concrete del sistema agroalimentare italiano.

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Dott.ssa Martina Loatelli

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