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Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha modificato radicalmente la legge 30 aprile 1962, n. 283, prevedendo l’estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall’organo accertatore.

Le finalità della riforma

In attuazione della legge delega del 27 settembre 2021, n. 134, il governo Draghi è intervenuto per riformare il processo penale sotto il punto di vista dell’efficienza, in ambito di giustizia riparativa e per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

Tale riforma ha interessato anche il settore agroalimentare, nello specifico la legge n. 283/1962 ed i reati previsti all’art. 5. L’art. 70 della riforma ha modificato la legge prevedendo l’estinzione degli stessi mediante l’adempimento di prescrizioni impartite dalle autorità di vigilanza e dagli organi di polizia giudiziaria. Le contravvenzioni cui si applica la causa estintiva sono solo quelle suscettibili di eliminazione del danno o del pericolo mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie.

Come si legge nella relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, obiettivo della riforma è quello di ridurre, sul fronte processuale, il numero di procedimenti che arrivano a giudizio e il carico di lavoro delle procure. Tutto ciò è realizzabile con l’aiuto sinergico degli organi accertatori, la cui proficua collaborazione è una premessa indispensabile per il successo della procedura amministrativa che porta a prescrivere condotte ripristinatorie/risarcitorie al fine dell’estinzione del reato.

Ambito di applicazione

La riforma interessa le contravvenzioni igienico-sanitarie previste all’art. 5 della legge n. 283/1962, che puniscono le condotte di impiego, vendita, somministrazione o introduzione di sostanze alimentari contaminate, in stato di degrado o di cattiva conservazione o, comunque, non conformi alle disposizioni di legge.

La procedura

Una volta accertata la violazione, al fine di consentire l’estinzione della contravvenzione e rimuoverne le conseguenze dannose e/o pericolose, l’organo accertatore, impartisce al contravventore un termine entro il quale adempiere alle prescrizioni. Tale periodo non può nel massimo eccedere i sei mesi, prorogabile una sola volta su richiesta del contravventore per comprovate circostanze a lui non imputabili, per ulteriori sei mesi.

L’organo accertatore può imporre specifiche misure volte alla cessazione di situazioni pericolose tenuto conto del contesto produttivo, organizzativo e lavorativo del contravventore e/o di situazioni potenzialmente pericolose per la sicurezza, l’igiene alimentare e la salute pubblica.

L’art. 12-quater prevede che l’organo accertatore, entro trenta giorni dal termine di adempimento, verifichi la corretta attuazione delle prescrizioni e l’eliminazione della violazione.

In caso positivo, il contravventore è ammesso a pagare in sede amministrativa entro trenta giorni una somma pari al sesto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell’estinzione del reato. Di tale adempimento se ne da notizia al pubblico ministero.

La novità

Grande novità della riforma è che entro i predetti trenta giorni utili per provvedere al pagamento, il contravventore che per le proprie condizioni economiche sia impossibilitato ad adempiere, può chiedere l’ammissione alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Di tale impossibilità ne deve essere data dimostrazione mediante l’esibizione della dichiarazione sostitutiva di pagamento sottoscritta dal contravventore.

La durate ed il termine per lo svolgimento del lavoro sono stabiliti dal pubblico ministero.

La norma prevede che un giorno di lavoro corrisponda ad euro 250, ed una giornata di lavoro corrisponda alla effettiva prestazione di due ore di lavori di pubblica utilità, i quali non possono protrarsi per più di sei mesi.

E’ facoltà del contravventore interrompere in qualsiasi momento la prestazione dei lavori pagando una somma di denaro pari ad un sesto del massimo dell’ammenda prevista per la contravvenzione, deducendo la somma corrispondente al lavoro materialmente già prestato.

La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alle prescrizioni impartite o provvede al pagamento della somma di denaro nel termine stabilito. In caso di adempimento tardivo, invece, il reato non si estingue ma la pena è diminuita e la somma da versare sarà ridotta a un quarto del massimo dell’ammenda.

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