Dopo la Brexit, il tanto atteso accordo tra Unione Europea e Regno Unito pare essere stato ormai definitivamente messo da parte.
In questi mesi tra gli operatori del settore alimentare sono sorte non poche perplessità riguardo alle norme alle quali conformarsi per continuare a vender i propri prodotti in Regno Unito.
Lo scorso 14 ottobre il governo britannico ha pubblicato le linee guida riguardanti la disciplina dell’etichettatura di alimenti e bevande a partire dal 1° gennaio 2021.
Per le merci vendute in Irlanda del Nord si continueranno ad applicare le norme europee per l’etichettatura, mentre per quelle vendute in Gran Bretagna sarà necessario adeguarsi alle nuove regole entro il 30 settembre 2022.
Gli alimenti preconfezionati venduti in Gran Bretagna, potranno riportare l’indicazione della denominazione e dell’indirizzo di un operatore responsabile stabilito in UE, Gran Bretagna o Irlanda del Nord soltanto fino al 30 settembre 2022.
Dopo questa data diventerà obbligatorio indicare un operatore stabilito nel Regno Unito. Se l’operatore non è stabilito nel Regno Unito, sarà necessario includere l’indirizzo dell’importatore.
Prodotti biologici
Gli alimenti ed i mangimi registrati in UE come biologici continueranno ad essere accettati come tali anche nel Regno Unito.
L’utilizzo del logo biologico UE non sarà consentito su alcun alimento o mangime biologico del Regno Unito, salvo il caso in cui l’organismo di controllo sia autorizzato dall’UE a certificare le merci del Regno Unito per l’esportazione verso l’UE, o nel caso di futuro accordo di equivalenza tra Regno Unito ed UE.
Prodotti DOP e IGP
Per i prodotti DOP e IGP riconosciuti e fabbricati in UE si potranno continuare a usare i rispettivi loghi UE in Regno Unito anche dopo il periodo di transizione.
Le linee guida sono dedicate infine a talune regole sull’indicazione di origine di alcuni specifici prodotti, quali carne tritata, frutta e verdura, olio di oliva, miscele di miele, manzo e vitello, uova.