Nell’ambito dell’entrata in vigore dell’accordo di recesso dall’Unione Europea, il Regno Unito ha emesso una propria guida sulla procedura di autorizzazione dei nuovi MOCA. La sigla identifica i materiali e gli oggetti che entrano in contatto con gli alimenti nelle fasi di produzione, lavorazione, stoccaggio, preparazione o conservazione, quali, ad esempio, container, packaging, pellicole, utensili, etichette a contatto con alimenti, imballaggi, ecc..
La Food contact materials authorisation Guidance è stata pubblicata il 31 dicembre 2020 dall’agenzia britannica Food Standards Agency e delinea la procedura per l’autorizzazione di nuovi MOCA da introdurre nel mercato della Gran Bretagna (Inghilterra, Galles, Scozia).
Giova sottolineare che, sebbene l’Irlanda del Nord faccia parte del Regno Unito, la sopramenzionata procedura continuerà a seguire la normativa dell’Unione Europea relativamente ai nuovi MOCA da immettere sul mercato dell’Irlanda del Nord. Ciò avviene in ragione dei requisiti individuati dal Protocollo dell’Irlanda del Nord, il quale è compreso nell’accordo di recesso tra Unione Europea e Regno Unito del 17 ottobre 2019.
La Guida fa riferimento ad una direttiva e ad alcuni Regolamenti europei, che andremo ad elencare, in materia di MOCA.
Merita specificare che, all’interno della FCMs authorisation Guidance tali normative sono definite “retained EU law”: con questa nuova espressione, introdotta nel diritto interno del Regno Unito mediante l’Accordo di recesso, si indicano i diritti e le legislazioni che conseguono alla precedente appartenenza del Regno Unito all’Unione europea e che il Regno Unito ha intenzione di conservare nell’ambito della UK law. Ciò nonostante, sempre a seguito della Brexit, il Regno Unito dovrà modificare le diverse retained EU laws presenti nel proprio ordinamento al fine di adeguarle alla nuova situazione britannica.
I MOCA già regolamentati dalle retained UE laws necessitano di una specifica e nuova autorizzazione prima di essere immessi nel mercato della Gran Bretagna. Si evidenzia che, una volta che i prodotti o i relativi processi di produzione saranno autorizzati, essi andranno a confluire nella normativa pertinente per il tramite di appositi elenchi positivi. Le categorie di prodotti considerati dalla Guida fanno riferimento ai seguenti Regolamenti e alla seguente direttiva:
- Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) n. 450/2009 della Commissione del 29 maggio 2009, concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione del 27 marzo 2008, relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006;
- Direttiva 2007/42/CE della Commissione del 29 giugno 2007, relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
I MOCA disciplinati dal Reg. 10/2011 sulla plastica e dalla direttiva 2007/42/CE sulla pellicola di cellulosa rigenerata autorizzati prima del 1° gennaio 2021 dalla Commissione Europea non necessiteranno di una nuova autorizzazione da parte delle autorità del Regno Unito per essere immessi sul mercato britannico.
Tuttavia, laddove la domanda di autorizzazione sia stata sottoposta alla Commissione prima del 1° gennaio 2021 e la relativa procedura non sia ancora giunta al termine, si renderà necessario sottoporre una nuova richiesta all’agenzia britannica Food Standards Agency. In aggiunta, se per tale sostanza vi sia stata la richiesta di un parere all’EFSA e il parere sia stato pubblicato, il soggetto che abbia fatto la richiesta di autorizzazione dovrà includere il numero di domanda dell’EFSA al momento della compilazione dell’apposito modulo in Gran Bretagna.
La normativa Europea non ha ancora stabilito i suddetti elenchi positivi, relativi ai materiali attivi e intelligenti e alle plastiche riciclate, pertanto, per il momento, questi prodotti possono essere immessi nel mercato britannico qualora rispettino i requisiti della General Food Law Regulation e di ogni altra normativa in materia di MOCA, in particolare essi non dovranno essere dannosi per la salute umana, non dovranno modificare in maniera nociva la composizione del cibo e non dovranno alterare negativamente il sapore, l’aroma, il colore o la consistenza degli alimenti.
La Guida spiega anche le modalità di richiesta per l’autorizzazione di nuovi MOCA. Sino a che non vi saranno gli opportuni adeguamenti al complesso normativo in materia (rappresentato ora dalle sopramenzionate retained EU laws sui MOCA), il Regno Unito terrà come punto di riferimento le linee guida e i pareri sviluppati dall’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), al fine di verificare la sicurezza dei MOCA.
Inoltre, le autorità del Regno Unito stimano che serviranno almeno 15 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo di recesso per poter sviluppare e rendere operativo un proprio sistema di valutazione e gestione del rischio, in aggiunta al conseguimento di una nuova e propria legislazione alimentare.
In conclusione, per avere un quadro più chiaro anche in materia di MOCA, bisognerà pertanto attendere gli sviluppi del processo di adeguamento normativo in ottica post Brexit.
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Dott.ssa Martina Loatelli