Il 13 ottobre 2021 la C.M.A. (Competition and Market Authority), Autorità britannica per la concorrenza e il mercato, ha pubblicato un documento contenente linee guida sul corretto utilizzo dei cosiddetti “green claims”, vale a dire le asserzioni contenute in packaging, materiale pubblicitario e promozionale di aziende, prodotti e servizi che suggeriscono, ad esempio, che un prodotto, un servizio o un marchio assicurano un vantaggio per l’ambiente o sono meno dannosi per lo stesso.
Le linee guida si basano sull’interpretazione da parte della CMA delle attuali disposizioni normative in materia di pratiche commerciali e si applicano a tutte le condotte e le fasi relative alla produzione e commercializzazione di prodotti e servizi, inclusi la pubblicità, l’etichettatura, l’imballaggio e persino le denominazioni dei prodotti o servizi offerti sul mercato.
Nell’adoperare un green claim, un’azienda che voglia agire in conformità alle regole vigenti in U.K. deve assicurarsi di rispettare i seguenti principi:
- le affermazioni devono essere veritiere e accurate;
- le affermazioni devono essere chiare e inequivocabili;
- le affermazioni non devono omettere o nascondere importanti informazioni pertinenti;
- le comparazioni devono essere eque e significative;
- le affermazioni devono considerare l’intero ciclo di vita del prodotto o servizio;
- le affermazioni devono essere comprovate.
L’accertamento di condotte non conformi ai suddetti principi da parte della CMA, come di altre autorità britanniche (es. Trading Standards Services o Advertising Standards Authority) comportano l’avvio di procedimenti sanzionatori nei confronti delle imprese responsabili, anche estere. Pertanto, le aziende che commercializzano prodotti o servizi nel mercato britannico e che utilizzano green claims dovranno d’ora in poi verificare ancor più accuratamente la propria compliance, certi d’ora di un poi di una vigilanza del mercato più accurata, in materia, da parte delle autorità del Regno Unito.
Le norme britanniche non si discostano in misura rilevante dall’attuale disciplina vigente in U.E. (e in Italia), anche a causa del fatto che gran parte di esse discendono tuttora da testi normativi europei (es. la direttiva 2005/29/CE), ma è da segnalarsi positivamente l’intento dell’autorità regolatrice britannica di fornire alle imprese un documento specificatamente dedicato ai green claims. Questa materia, infatti, anche nel nostro ordinamento è tuttora priva di una chiara e specifica regolamentazione, poiché i principi ad essa applicabili si rinvengono in una pluralità di testi applicabili alle pratiche commerciali in generale (primo tra tutti il Codice del consumo), con la conseguente difficoltà in capo alle imprese di interpretare e adattare tali norme generali ad una materia sempre più complessa ed esigente.