0
myCoFood

Il 22 febbraio 2021 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 279/2021, riguardante le modalità di applicazione del regolamento (UE) 848/2018 sulla produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici.

Entrambi i regolamenti saranno applicati a partire dal 1° gennaio 2022.

Il nuovo regolamento, in primo luogo, stabilisce le fasi procedurali che gli operatori dovranno seguire nel caso di sospetto di non conformità causato dalla presenza di prodotti o sostanze non autorizzati, per verificare se questo possa essere comprovato conformemente a quanto stabilito dal regolamento 848/2018 e, in caso di sospetto comprovato o quando questo non possa essere eliminato, per informare l’autorità competente.

Oltre a ciò sono introdotte alcune disposizioni sullo svolgimento delle indagini ufficiali, in particolare sulle verifiche che devono essere eseguite dagli organismi di controllo o autorità di controllo e sulla disciplina dei metodi e tecniche di indagine.

L’etichettatura

Il regolamento 279/2021 stabilisce poi alcune norme in materia di etichettatura, riguardanti il posizionamento e la grafica di determinate indicazioni obbligatorie.

La dicitura prevista per i prodotti in conversione di origine vegetale, disciplinata dall’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848, dovrà essere presentata in maniera tale da non avere maggior risalto rispetto alla denominazione di vendita del prodotto, e deve trovarsi nello stesso campo visivo del codice dell’autorità di controllo o organismo di controllo, il quale a sua volta dovrà figurare nello stesso campo visivo del logo di produzione biologica, ove utilizzato.

Il luogo di coltivazione delle materie prime che compongono il prodotto dovrà essere indicato immediatamente sotto il codice dell’autorità di controllo o organismo di controllo.

L’integrazione del reg. 858/2018

Il nuovo regolamento, inoltre, integra il reg. 858/2018 con disposizioni per la certificazione dei cosiddetti gruppi di operatori, relative alla composizione, alle dimensioni e alla documentazione che dovrà essere conservata ai fini dei controlli interni.

Riguardo all’art. 4 comma 2 del regolamento, il quale fissa a 2000 il numero massimo dei membri di ogni gruppo di operatori, è data la possibilità ai gruppi di adeguarvisi entro il 1° gennaio 2025, nel caso in cui siano necessarie importanti modifiche amministrative.

Infine sono state introdotte alcune norme sui controlli ufficiali, come quelle sulle percentuali minime di controlli e di campionamenti da svolgere annualmente, sulle misure che i controllori possono adottare nei casi di accertata non conformità, le quali potranno essere rispettate non oltre il 1° gennaio 2023, e sul sistema per lo scambio di informazioni a livello europeo tra le autorità di controllo, la Commissione e gli altri Stati membri.

Per approfondimenti contatta i nostri esperti in materia.

Newsletter

Archivio:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
mycofood
Cart Overview