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Il 31 maggio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento UE n. 1115/2023, cosiddetto EUDR (EUropean Deforestation-free products Regulation), il quale ha introdotto norme sull’immissione sul mercato dell’Unione e sull’esportazione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale.

Il regolamento ha lo scopo di limitare l’apporto dell’UE alla distruzione e al degrado delle foreste nel mondo e di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e la perdita di biodiversità.

Il testo introduce una serie di nuovi obblighi e misure in capo agli operatori di talune filiere, alimentari e non, note per il loro impatto sulla deforestazione e il degrado forestale, specialmente in alcune regioni del globo.

Le filiere interessate dall’impatto del nuovo regolamento sono quelle relative ai prodotti e alle materie prime elencate nell’allegato I: bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno. Gli obblighi riguardano le materie prime e i prodotti che le contengono o sono comunque stati fabbricati (o allevati) con il loro utilizzo.

La nuova disciplina impone che i prodotti interessati possano essere immessi o messi a disposizione sul mercato europeo o esportati soltanto nel caso in cui rispettino le seguenti condizioni:

  1. sono a deforestazione zero;
  2. sono stati prodotti nel rispetto della legge pertinente del paese di produzione; e
  3. sono oggetto di una dichiarazione di due diligence.

Obblighi dell’operatore e del commerciante

L’operatore, definito come la persona fisica o giuridica che nel corso di un’attività commerciale immette i prodotti interessati sul mercato o li esporta, è tenuto ad condurre un processo di due diligence e a presentare alle autorità competenti la relativa dichiarazione prima dell’immissione in commercio o esportazione dei prodotti interessati, attraverso un sistema informativo che sarà istituito dalla Commissione.

Se non ha adempiuto a questi obblighi o se i prodotti non sono conformi, o ancora se la due diligence ha evidenziato un rischio di non conformità non trascurabile, l’operatore non può immettere nel mercato o esportare tali beni.

Gli stessi obblighi sono stabiliti in capo al commerciante, soggetto diverso dall’operatore, che nell’ambito di un’attività commerciale mette a disposizione sul mercato i prodotti interessati.

Esenzioni

L’EUDR ha stabilito che gli operatori o i commercianti delle piccole e medie imprese (PMI) siano esenti dai detti obblighi quando si tratti di prodotti (o materie prime utilizzate) per cui sia stata già esercitata dai fornitori la dovuta diligenza e presentata la relativa dichiarazione.

Gli operatori o i commercianti che non sono piccole e medie imprese (non PMI), invece, possono fare riferimento a una dichiarazione già presentata soltanto dopo aver accertato che la due diligence sia stata esercitata conformemente al regolamento.

In ogni caso, tutti gli operatori dovranno esercitare la dovuta diligenza e presentare la dichiarazione per le parti di prodotti che non sono state oggetto di verifica.

Due diligence

L’attività di due diligence da parte dell’operatore (o il commerciante) consiste nella:

  • raccolta di informazioni, dati e documenti al fine di dimostrare che i prodotti interessati rispettino le condizioni dettate dal regolamento.

Tali obblighi di informazione riguardano la descrizione dei prodotti, la quantità, il paese di produzione, i luoghi in cui sono state prodotte le materie prime, i dati dei fornitori e quelli dei soggetti riforniti, la prova verificabile che i prodotti sono a deforestazione zero e che sono stati prodotti conformemente alla legge del paese di produzione;

  1. valutazione volta a stabilire la sussistenza o meno del rischio che i prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato o esportati siano non conformi;
  2. adozione delle misure di attenuazione dell’eventuale rischio, ad esempio attraverso la richiesta di informazioni, dati o documenti supplementari, lo svolgimento di indagini o audit indipendenti.

Due diligence semplificata

Se l’operatore ha accertato che le materie prime e i prodotti interessati siano stati prodotti in paesi o parti di paesi classificati come a basso rischio, non è soggetto agli obblighi di valutazione e di attenuazione del rischio ma dovrà soltanto documentare all’autorità competente, su richiesta, la sussistenza di un rischio trascurabile di elusione del regolamento o di commistione con prodotti di origine sconosciuta o aventi origine in paesi o parti di paesi ad alto rischio.

Come stabilito dal regolamento, la Commissione dovrà pubblicare un elenco dei paesi a basso rischio entro il 30 dicembre 2024 e, fino a quel momento, tutti i paesi saranno considerati a rischio standard.

Autorità competenti e sanzioni

Entro il 30 dicembre 2023 ogni Stato membro dovrà designare e comunicare le autorità competenti incaricate all’adempimento degli obblighi derivanti dal regolamento, le quali avranno il compito di effettuare controlli sul rispetto delle disposizioni da parte degli operatori.

In caso di rischio elevato di non conformità le autorità competenti potranno adottare misure provvisorie immediate, o misure di sospensione.

Nel caso di non conformità, potranno adottare misure correttive e comminare sanzioni.

Le autorità statali dovranno stabilire le sanzioni applicabili, le quali possono consistere in sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale provocato o nella confisca dei beni o dei proventi dell’attività avente ad oggetto i prodotti interessati.

Entrata in vigore e applicazione

Il Regolamento entrerà in vigore il 29 giugno 2023, ma le disposizioni più rilevanti, come quelle sugli obblighi degli operatori, si applicheranno a partire dal 30 dicembre 2024.

La data di applicazione sarà invece quella del 30 giugno 2025 per gli operatori che al 31 dicembre 2020 erano costituiti come microimprese o piccole imprese, fatti salvi i prodotti di legno elencati nell’allegato del regolamento (UE) n. 995/2010.

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