Il 10 dicembre il Ministero della Salute ha diramato una Circolare avente ad oggetto la gestione del rischio di presenza involontaria di semi di senape nel grano italiano.
Tale problematica è stata segnalata dal punto di contatto irlandese del sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi (RASFF) dopo aver rilevato che il grano dei Paesi dell’emisfero settentrionale, e in particolare quello prodotto in Italia, risulta fortemente contaminato dalla senape.
Come risaputo, la senape fa parte dell’elenco degli allergeni di cui al regolamento UE 1169/2011, pertanto, il Ministero della Salute ha ritenuto opportuno fornire alle aziende alcune indicazioni operative.
Non essendoci oggi metodi di campionamento accreditati a livello nazionale per la ricerca di presenza di senape negli alimenti, e dato che le tecniche di controllo principalmente utilizzate (ELISA e PCR) non permettono di ottenere risultati attendibili, è fatta raccomandazione alle aziende molitorie di effettuare vagliature meccaniche e successivi controlli tramite apparecchiature ottiche per rilevare la presenza di semi di senape nel grano.
Nel caso di impossibilità di escludere con certezza la presenza di senape nel prodotto finito, il Ministero suggerisce taluni accorgimenti utili a garantire una corretta informazione dei consumatori.
Si raccomanda agli operatori di riportare in etichetta avvertenze relative al rischio di presenza involontaria della senape, quale ad esempio “può contenere tracce di senape”.
Per le confezioni in giacenza già etichettate, si suggerisce di apporre l’avvertenza tramite getto d’inchiostro, sistema spesso utilizzato per indicare il lotto e la data di scadenza o TMC.
Per i prodotti già a scaffale, invece, si ritiene sufficiente e opportuno ricorrere all’apposizione di cartelli nei punti vendita.
In ogni caso, in aggiunta a tali indicazioni, è possibile informare i consumatori attraverso rimandi ai social, siti internet aziendali, ecc.
Rispetto alla vicenda e ai suggerimenti provenienti dal Ministero della salute, si impongono alcune considerazioni.
Prima di tutto, è doveroso rammentare che il documento diffuso dal Ministero, per quanto autorevole sia la fonte, non ha efficacia vincolante con riguardo alle informazioni da fornire ai consumatori, cioè non impone nessun nuovo obbligo informativo agli operatori del settore. Si ricorda, infatti, che lo stesso regolamento UE n. 1169/2011 contempla le indicazioni sulla presenza eventuale e non intenzionale di allergeni negli alimenti tra le informazioni volontarie, ciò che impone di escludere la possibilità che la mancata ottemperanza ai “suggerimenti” dettati dal Ministero possa esporre a rischio sanzionatorio.
Resta ferma la necessità di un approccio quanto più prudente e rigoroso al problema, poiché la carenza di un’informazione (pur non obbligatoria ai sensi del regolamento 1169) può comportare l’esposizione a responsabilità nei confronti tanto del consumatore eventualmente sensibile all’allergene ed effettivamente danneggiato dall’omessa o non corretta informazione, quanto dei clienti non consumatori (distributori, collettività ecc.).
Ulteriori dubbi sull’adeguatezza delle misure proposte dal Ministero si appuntano da un lato sulla correttezza dell’indicazione relativa alla presenza di “tracce”, più volte censurata oltre che da autorevole dottrina anche da autorità di altri paesi UE in quanto equivoca e non precisa, dall’altra sulla concreta applicabilità tecnica delle misure di fatto imposte alle imprese molitorie (vagliature meccaniche e riconoscimento ottico), comuni nella filiera ortofrutticola e in altri settori, ma di difficile (se non impossibile) applicazione in relazione ai cereali.