La Corte di Giustizia Europea sancisce il divieto di utilizzo di ingredienti di origine agricola non biologici negli ingredienti biologici
In una recente sentenza, depositata il 29 aprile 2021, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che, all’interno della trasformazione di prodotti biologici, l’utilizzo di un ingrediente non biologico di origine agricola negli alimenti biologici è vietato, tranne nei casi in cui tale utilizzo sia autorizzato dalla normativa europea. I casi di utilizzo lecito di tale tipologia di ingrediente sono circoscritti alle ipotesi in cui sia impossibile produrre o conservare l’alimento o di rispettarne i requisiti dietetici senza ricorrere a tale ingrediente non biologico.
La causa C-815/19
La causa n. C-815/19 verte sulla possibilità, da parte di un’impresa tedesca che produce bevande a base di soia e di riso, di impiegare un ingrediente non biologico nella trasformazione di un alimento biologico, e sull’utilizzo di riferimenti al metodo di produzione biologico nell’etichettatura di tale prodotto.
Nel caso di specie, l’ingrediente di origine agricola non biologico è rappresentato dalla polvere ottenuta dai sedimenti dell’alga Lithothamnium calcareum puliti, essiccati e macinati. Si tratta di un’alga rossa corallina, che contiene carbonato di calcio e carbonato di magnesio, utilizzata per arricchire una bevanda biologica a base di soia. Il prodotto reca l’etichettatura “bio” e indicazioni quali “con calcio”, “con alga marina ricca di calcio”, “con calcio di alta qualità derivato dall’alga marina Lithothamnium”
La domanda di pronuncia rivolta alla Corte verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 889/2008, inerente alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per ciò che attiene alla produzione biologica, all’etichettatura e ai controlli, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1584 della Commissione.
In particolare, il contenuto della domanda è incentrato sulla possibilità che il Reg. (CE) n. 889/2008 debba essere interpretato in senso autorizzativo rispetto all’utilizzo della polvere ottenuta dai sedimenti dell’alga Lithothamnium calcareum, in quanto ingrediente non biologico di origine agricola utilizzato nella trasformazione di alimenti biologici, con il proposito di arricchirli in calcio.
La decisione della Corte
La Corte ha argomentato la propria decisione partendo dall’articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007, il quale afferma che gli ingredienti non biologici di origine agricola elencati all’allegato IX del Reg. (CE) n. 889/2008 possono essere utilizzati nella trasformazione di alimenti biologici. Il suddetto allegato, al punto 1.3 «Prodotti vari», indica le alghe autorizzate nella preparazione di prodotti alimentari non biologici, incluse quelle marine.
L’utilizzo di tale alga marina all’interno della trasformazione dei prodotti biologici è autorizzato, ed essa deve essere considerata un prodotto vegetale non trasformato.
Tuttavia, una polvere ottenuta a partire dai sedimenti dell’alga Lithothamnium calcareum puliti, essiccati e macinati, costituirebbe invece un prodotto derivato da un prodotto vegetale mediante trasformazione (punto 1.3, allegato IX) e, quindi, deve essere considerato un ingrediente agricolo non biologico, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento.
Il reg. (CE) n. 834/2007, in materia di prodotti alimentati biologici trasformati, prevede regimi di autorizzazione differenti, contenuti in liste distinte, a seconda che i prodotti o le sostanze utilizzati siano ingredienti agricoli non biologici oppure additivi, ausiliari di fabbricazione, aromi, acqua, sale, preparazioni a base di microrganismi ed enzimi, minerali, oligoelementi, vitamine, nonché amminoacidi e altri micronutrienti. A ragione di ciò, la classificazione di un ingrediente di origine agricola non biologico, è determinata dal suo inserimento in uno degli elenchi positivi contenuti in tali disposizioni. Nel caso esaminato dalla Corte, non vi sono né riferimenti espliciti alla suddetta alga negli elenchi positivi e nemmeno a livello interpretativo, perciò, in base alle disposizioni esistenti, essa non può essere considerata un minerale.
Inoltre, l’articolo 19 del reg. (CE) n. 834/2007, che tratta delle norme applicabili alla produzione di alimenti trasformati, permette l’aggiunta di ingredienti agricoli non biologici, ma solo nel caso in cui essi siano stati previamente oggetto di un’autorizzazione d’uso nella produzione biologica, in conformità con l’articolo 21 del suddetto regolamento. L’articolo 21, infatti, specifica i criteri per l’autorizzazione dell’uso di tali prodotti e sostanze e, su questa base, la Commissione ha stabilito, all’articolo 28 e all’allegato IX del regolamento n. 889/2008, l’elenco ristretto degli ingredienti non biologici di origine agricola che possono essere utilizzati nella trasformazione di alimenti biologici.
In base a questo panorama normativo, l’uso di un prodotto o di una sostanza è condizionato dall’assenza di alternative autorizzate e dall’impossibilità, senza utilizzare tali prodotti o sostanze, di produrre o di conservare gli alimenti o di rispettare requisiti dietetici previsti della normativa dell’Unione.
Il calcio, pur costituendo un minerale in base al reg. (CE) n. 1925/2006, relativo all’aggiunta di vitamine, minerali e altre sostanze agli alimenti, e pur essendo il carbonato di calcio incluso nell’elenco degli additivi alimentari nella trasformazione dei prodotti alimentari biologici stilato dalla Commissione, non può essere utilizzato per arricchire gli alimenti biologici, ex allegato VIII – Sezione A del Reg. (CE) 889/2008.
L’unica eccezione relativa all’impiego di minerali negli alimenti si circoscrive alla possibilità che l’utilizzo sia direttamente previsto dalla normativa europea (o nazionale, se compatibile). Ad esempio, trattandosi di alimenti dotati di caratteristiche o effetti particolari in relazione alla salute o all’alimentazione o in relazione alle esigenze di gruppi specifici di consumatori, l’utilizzo dei minerali è previsto dalla normativa europea relativa agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti delle razioni alimentari giornaliere per il controllo del peso. Ciò nonostante, nel caso in esame, il prodotto biologico non soddisfaceva nessuna delle due condizioni.
La Corte, proseguendo l’analisi, riscontra che l’articolo 19 e l’articolo 21 del regolamento n. 834/2007, insieme all’articolo 27 e con l’allegato VIII del regolamento n. 889/2008, vietano l’aggiunta del calcio nella trasformazione di alimenti biologici ai fini del loro arricchimento.
L’impresa tedesca produttrice di bevande biologiche ha infine sostenuto che l’impiego dei sedimenti in polvere di alga Lithothamnium calcareum all’interno dei loro prodotti sarebbe legittimo in quanto quest’ultima presenta naturalmente un elevato tenore di calcio e che, pertanto, l’utilizzo di questa alternativa naturale al calcio dovrebbe essere autorizzato. La Corte, tuttavia, ha affermato che autorizzare l’impiego di tale ingrediente non biologico di origine agricola, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento n. 889/2008, equivarrebbe a consentire l’elusione del divieto di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 21 del regolamento n. 834/2007, in combinato disposto con l’articolo 27 e l’allegato VIII del regolamento n. 889/2008.
In aggiunta, un’interpretazione di questo tenore porterebbe all’inoperatività delle norme inerenti all’aggiunta di prodotti e di sostanze quali i minerali nella produzione di alimenti biologici stabiliti dalla normativa e si porrebbe in contrasto con gli obiettivi della stessa.
Pertanto, la Corte dichiara il divieto dell’utilizzo di una polvere ottenuta a partire da sedimenti dell’alga Lithothamnium calcareum puliti, essiccati e macinati: esso è un ingrediente non biologico di origine agricola ai sensi dell’articolo 28 del regolamento n. 889/2008 e non è possibile impiegarlo ai fini dell’arricchimento in calcio nella trasformazione di alimenti biologici, alimenti che in questo caso sono rappresentati da bevande biologiche a base di soia e di riso.
Conclusioni
In conclusione, la Corte ha dichiarato che la normativa europea in materia di sicurezza agroalimentare (in particolare l’articolo 28, Reg. (UE) n. 889/2008) impedisce l’uso di ingredienti non biologici di origine agricola nella trasformazione di alimenti biologici, con l’obiettivo di arricchirli a livello nutrizionale.
Come abbiamo poc’anzi anticipato, l’utilizzo di un siffatto ingrediente è considerato lecito laddove esistano particolari necessità e specifiche condizioni e, nella fattispecie esaminata dalla Corte, è risultato che tali criteri non sono stati soddisfatti.
In aggiunta, la normativa europea contiene norme alquanto rigide in riferimento all’aggiunta di minerali, nella produzione di alimenti biologici. Pertanto, la Corte ha escluso la possibilità che si possa utilizzare il carbonato di calcio ai soli fini dell’arricchimento, perché, autorizzando questa pratica, si consentirebbe ai produttori di prodotti biologici di oltrepassare tale divieto.