La Corte di giustizia dell’Unione Europea, con la Sentenza del 17 dicembre 2020 (causa C-490/19) si è pronunciata su una controversia tra l’associazione per la tutela del formaggio francese DOP “Morbier” ed un’azienda francese produttrice di formaggi.
A quest’ultima sono state contestate la violazione della denominazione di origine protetta “Morbier” e la commissione di atti di concorrenza sleale e parassitaria, per aver prodotto e commercializzato un formaggio che riprende l’aspetto visivo del prodotto DOP in questione, ed in particolare la caratteristica striscia orizzontale che divide il formaggio in due parti.
La questione, sollevata dalla Corte di Cassazione francese, verteva sull’interpretazione dei regolamenti europei n. 510/2006 e n. 1151/2012, nelle parti in cui proteggono le denominazioni registrate dal loro utilizzo per prodotti non registrati, dalle imitazioni e da qualsiasi uso che possa indurre in errore il consumatore sulla reale origine del prodotto.
Prima della sentenza della Corte di giustizia si riteneva che a costituire una violazione delle norme in materia di denominazioni registrate fosse soltanto l’impiego da parte di un terzo della denominazione stessa e che pertanto la riproduzione dell’aspetto di un prodotto si inserisse nella sfera della libertà di commercio e d’industria.
Con questa importante pronuncia la Corte ha fornito una nuova interpretazione dell’art. 13 par. 1 del Reg. n. 510/2006 e dell’art. 13 par. 1 del reg UE n. 1151/2012.
Da questo momento dovrà quindi considerarsi precluso non più soltanto l’utilizzo di una denominazione registrata da parte di un soggetto non legittimato, ma anche la semplice riproduzione della forma o dell’aspetto che caratterizzano un prodotto protetto da una DOP, nel caso in cui detta riproduzione sia in grado di indurre in errore il consumatore medio, tenendo conto delle circostanze rilevanti nel caso concreto.
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Dott. Enrico Occhipinti